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b. nel secondo caso, il Presidente dell’Autorità Anticorruzione può agire “in
presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili a un’impresa aggiudicataria di un appalto per
la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero a un concessionario
di lavori pubblici o a un contraente generale”.
Si tratta evidentemente di una norma di chiusura data la scarsa determinatezza della
disposizione. Non si comprende infatti cosa debba intendersi per “situazioni anomale”,
tali essendo una molteplicità indifferenziata di deviazioni rispetto al modello ideale di
gestione di un’impresa. Un aspetto destinato ad avere una grande rilevanza sul piano
applicativo concerne il potere riconosciuto al Presidente dell’ANAC di richiedere il
commissariamento prima dell’avvio di un procedimento penale. Già prima della legge di
conversione, l’art. 32 richiedeva che le “situazioni anomale o sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali” dovevano essere semplicemente “rilevate”, previsione che ben
si ricollega agli autonomi poteri ispettivi e di vigilanza riconosciuti in capo all’Autorità
Anticorruzione. In coerenza con questa interpretazione, nell’attuale formulazione della
norma, il legislatore ha previsto un raccordo tra i due procedimenti, stabilendo che il
Presidente dell’ANAC ha il dovere di informare il Procuratore della Repubblica
dell’esistenza di elementi che giustificano la richiesta di commissariamento; il che equivale,
nella sostanza, ad un obbligo di comunicazione della notizia di reato.
Nel caso in cui l’autorità giudiziaria intervenga successivamente all’ANAC, prevede
il comma 5 che, qualora sia disposta la confisca, il sequestro o l’amministrazione
giudiziaria dell’impresa, nell’ambito di un procedimento penale o per l’applicazione di
misure di prevenzione, ovvero sia disposta l’archiviazione del procedimento, le misure di
cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti. In ogni caso,
dunque, la lettura sistematica della norma porta a ritenere che, a prescindere da quale sia il
soggetto che dà avvio ai controlli, l’esito naturale di questa procedura sia di esplicare i
propri effetti nell’ambito di un procedimento penale. Lo si evince sia dalla lettura del
comma 1 dell’art. 32, che nel descrivere le misure che possono essere richieste al Prefetto,
fa espresso riferimento al “contratto di appalto oggetto del procedimento penale”, sia il
dettato del comma 7 dello stesso articolo, ove si prevede che l’utile dell’impresa
sottoposta alla misura di cui al comma 2, “è accantonato in apposito fondo e non può
essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede
penale”.
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