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Allo stesso modo nel caso di richiesta di rilascio di informazione antimafia
liberatoria, se l’impresa è censita, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via
telematica, al soggetto richiedente l’informazione antimafia liberatoria se dalle verifiche
svolte non risultano:
a. le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice
antimafia;
b. una o più delle situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, lettere a) e b) del Codice
antimafia risultanti al CED;
c. l’indicazione della sussistenza di una o più delle situazioni di cui all’articolo 4,
comma 3, lettere a), b), c) e d) del d.P.C.M. 193/2014.58
In passato, le pubbliche amministrazioni impiegavano tempi notevoli per
l’espletamento delle procedure antimafia, necessarie prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Per
questo motivo si è sentita l’esigenza di intervenire in materia per rendere più snella e
semplice la procedura di rilascio.
Ciò è avvenuto con le novità introdotte dal codice antimafia, d.lgs. 159/2011, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Una riforma tuttavia,
avvenuta progressivamente, con l’entrata in vigore differita di molti suoi fondamentali
articoli: come disposto dall’articolo 119, infatti, “le disposizioni del libro II, capi I, II, III e
IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai
sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il primo
decreto, il n. 218 del 15 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre
2012, è entrato in vigore il 28 dicembre dello stesso anno, con il limite quindi, al 13
febbraio 2013 per l’entrata in vigore delle disposizioni sospese, tuttavia la banca dati unica
rimaneva ancora inattiva.
58 Art. 4 comma 3 d.P.C.M. 193/2014.
La Banca dati nazionale contiene, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti:
a) l’indicazione della sussistenza di comunicazioni emesse nei confronti dell’impresa ai sensi dell’articolo 1 -
septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
n. 726;
b) l’indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall’Autorità giudiziaria alle Prefetture concernenti
le situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, lettera c) , del Codice antimafia;
c) l’indicazione della sussistenza di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8 - bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) l’indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle Prefetture, del divieto di intestazione fiduciaria
posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
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