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In queste stesse pronunce si sosteneva, dunque, che in simili evenienze
l’amministrazione non potesse che optare per la rimozione del rapporto giuridico in atto,
salvo il ricorso di residuali ipotesi in cui l’interesse alla eliminazione del rapporto, all’esito
di un’attenta comparazione valutativa, potesse considerarsi recessivo, come ad esempio
nei casi in cui l’informazione prefettizia a contenuto negativo, fosse sopraggiunta allorché
le prestazioni contrattuali fossero state eseguite quasi completamente e, quindi, risultasse
antieconomico e non conveniente procedere alla sostituzione dell’impresa
controindicata. In altri termini, secondo le citate pronunce dei Giudici amministrativi48,
l’interesse pubblico alla rimozione del rapporto poteva essere sacrificato solo in presenza
di “stringenti ragioni” di opportunità e convenienza amministrativa, e precisamente
quando queste stesse ragioni richiedevano di portare a completamento la realizzazione di
un’opera pubblica in corso di ultimazione imminente ovvero di non interrompere un
servizio “essenziale” difficilmente rimpiazzabile in tempi rapidi. Si precisava che della
sussistenza di tali ragioni, che avrebbero potuto giustificare l’eventuale arretramento
dell’interesse ad interrompere la prestazione contrattuale, l’amministrazione dovesse dare
“ampia motivazione”, mentre al contrario, in difetto delle medesime ragioni sarebbe stato
sufficiente per motivare in maniera adeguata l’adozione del provvedimento di ritiro, fare
semplicemente rinvio ai contenuti dell’informazione interdittiva del Prefetto. L’art. 94 del
Codice in qualche modo accoglie l’indirizzo giurisprudenziale citato. In effetti, pur
campeggiando l’obbligo di adottare provvedimenti che portino al dissolvimento del
rapporto giuridico, il comma 3 del citato articolo tempera la cogenza di tale obbligo
stabilendo che le stazioni appaltanti “non procedono” alle revoche o ai recessi, nel caso in
cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta
essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce
non sia sostituibile in tempi rapidi.
La formulazione della norma evidenzia in ogni caso che anche nelle ipotesi prese in
considerazione dal citato comma 3 dell’art. 94, l’amministrazione pubblica richiedente
rimane comunque titolare di una certa potestà valutativa, ancorché molto limitata e a
basso contenuto discrezionale, non fosse altro che per valutare l’effettiva ricorrenza o
meno di quelle condizioni di fatto che possono consentire la prosecuzione in via
eccezionale del rapporto giuridico. In sostanza i commi 2 e 3 dell’art. 94 raccolgono
48 TAR Campania, Sez. I, sent. 31 gennaio 2005, confermata dalla sent. 30 dicembre 2005, n. 7619 della Sez. VI del
Cons. Stato.
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