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il profilo dell’omissione di elementi di particolare rilevanza43. In questo senso, è stato ad
esempio precisato che il Prefetto debba tenere conto, ai fini dell’adozione del
provvedimento finale, anche di fatti e vicende a favore dell’interessato e che sono
suscettibili di giustificare una valutazione anche diversa rispetto a quella di esistenza di
ingerenze criminali44. In ogni caso, il Giudice amministrativo deve esercitare il proprio
sindacato avendo riguardo al momento dell’adozione del provvedimento, senza quindi
prendere in considerazioni eventuali circostanze sopravvenute45.

      2.4 Le informazioni atipiche
      Il d.lgs. n. 490/1994 e il d.P.R. n. 252/1998, prevedevano, in aggiunta alle
comunicazioni e alle informazioni, un terzo genere di cautele antimafia: le cosiddette
informazioni atipiche o supplementari. Questa ulteriore cautela antimafia ritrovava il
proprio fondamento nella previsione dell’art. 1 septies del d.l. n. 629/1982, il quale in
origine attribuiva al soppresso Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa, il
potere di comunicare elementi di fatto o altre indicazioni utili alle Autorità competenti. In
questo modo esse avrebbero avuto gli elementi per valutare, nell’ambito della
discrezionalità ammessa dalla legge, i requisiti morali dei soggetti interessati all’adozione
dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e
concessioni in materia di armi ed esplosivi ed altre attività economiche, nonché di titoli
abilitativi alla conduzione di cose o persone. Tale potere era stato poi delegato al Prefetto
a seguito della soppressione dell’Alto Commissario sancita dal d.l. 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ed era stato inglobato nel sistema delle
cautele antimafia previste dal d.P.R. n. 252/1998. L’art. 10, comma 9 di tale
provvedimento stabiliva, con una formulazione un po’ contorta, che l’art. 1 septies del d.l.
629/1982 non si applica alle informazioni del Prefetto, salvo che esse risultino rilevanti ai
fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.
      In sostanza la norma consentiva al Prefetto di azionare la facoltà ex art. 1-septies del
d.l. n. 629/1982 qualora gli elementi emersi all’esito dell’istruttoria, pur non raggiungendo
il livello probatorio richiesto per le informazioni “antimafia”, presentassero comunque
degli elementi di criticità meritevoli di essere portati a conoscenza dell’amministrazione
richiedente l’informazione antimafia, per consentirle di valutare l’opportunità di

43 Cons. Stato Sez. VI, 7 marzo 2007 n. 1916.
44 Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2009, n. 7646.
45 TAR Campania, Sez. I, 24 giugno 1999, n. 1789.

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