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Essi, infatti, possono acquisire una connotazione indiziante ai fini dell’emersione di
concreti rischi di infiltrazione mafiosa, a meno che la sentenza escluda la verificazione
stessa di un determinato fatto sul piano della realtà23. Non si richiede che gli elementi
posti a base del giudizio del Prefetto siano in grado di affermare la certezza dei tentativi di
infiltrazione mafiosa. Trattandosi infatti di un provvedimento con finalità di anticipata
prevenzione, è sufficiente un giudizio in virtù del quale possa concludersi che non sia
illogico o comunque attendibile che l’impresa sia oggetto delle ingerenze criminali24.
In realtà, per quanto riguarda il livello probatorio che deve essere raggiunto dal
Prefetto, si sono registrate alcune oscillazioni di non poco conto. Fino a tempi abbastanza
recenti, il Consiglio di Stato era orientato a ritenere sufficiente un quadro composto da
elementi capaci di dare conto della sola “possibilità” o “ipotizzabilità” che l’impresa
interessata potesse essere il veicolo diretto di ingerenze o condizionamenti criminali25. Di
recente, invece, si sono registrate pronunce di segno più restrittivo che richiedono al
Prefetto di esprimere un giudizio ispirato al canone della “qualificata probabilità”, cioè un
quid pluris rispetto all’esistenza di una mera possibilità teorica26. Parte della dottrina ha
accolto con favore questo orientamento del Giudice Amministrativo, sottolineando che i1
parametro della “qualificata probabilità” associato al potere prefettizio di apprezzamento
discrezionale delle risultanze istruttorie coniuga, nel contesto dei procedimenti
amministrativi in discorso, il principio generale della certezza del diritto con quello
dell’ordine pubblico materiale, la cui tutela postula anche l’esercizio di funzioni
preventive.
Altro canone valutativo indicato dalla giurisprudenza è quello secondo cui, in linea
generale, gli elementi posti a base della decisione prefettizia devono rispondere a canoni di
pregnanza e attualità27. Ciò non toglie che il Prefetto possa comunque portare a base della
decisione anche elementi relativi a fatti risalenti nel tempo purché riguardanti l’idoneità
morale del soggetto esaminato 28. Tra l’altro, la giurisprudenza più recente è portata a
contemperare il requisito dell’attualità degli elementi con quello della particolare gravità
degli elementi indiziari, ad esempio quelli desumibili da intercettazioni telefoniche con
soggetti criminali.
23 Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2008, n.7637.
24 Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7615.
25 Cons. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4737.
26 Cfr. la citata sent. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2009, n. 7777.
27 TAR Abruzzo, L’Aquila, 21 dicembre 2010, n. 870/2010.
28 Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 2007, n. 6902.
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