Page 36 - Quaderno 2017-4
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a. sostituzioni nella titolarità dell’impresa, ossia modificazione del soggetto che
formalmente risulta rivestire la qualifica si imprenditore dal registro delle
imprese;
b. mutamento delle proprietà delle quote societarie. Adottando un’interpretazione
letterale della disposizione, si potrebbe ritenere che le modificazioni degli assetti
proprietari rilevanti, siano unicamente quelle riguardanti le società il cui capitale si
ripartisce in quote e non anche quelle il cui capitale si ripartisce in azioni. Tuttavia
la ratio della norma sembra essere quella di colpire le variazioni di proprietà fittizie
di tutte le imprese societarie; diversamente non si comprenderebbe per quale
motive il legislatore abbia inteso escludere dall’area della significatività indiziante
le società per azioni e in accomandita per azioni che, proprio per la loro maggiore
rilevanza, possono essere veicoli di infiltrazione mafiosa più pericolosi e
penetranti. Sembrerebbe quindi possibile praticare un’interpretazione evolutiva
della norma tendente a ritenerla applicabile anche a queste due tipologie di
società;
c. le sostituzioni dei componenti degli organi sociali. La formula utilizzata sembra
fare riferimento alle modificazioni che si verificano non solo negli organi che in
base allo statuto esercitano i poteri di amministrazione, ma anche al collegio dei
sindaci. Tale conclusione appare coerente con le innovazioni introdotte dal d.lgs.
n. 218/2012;
d. le sostituzioni nella rappresentanza legale dell’impresa, ossia quella variegata
categoria di dipendenti che operano verso l’esterno per conto dell’impresa come
institori, direttori tecnici, procuratori speciali, ecc.
Inoltre, è necessario che i titolari delle predette cariche sociali o i proprietari di quote
sociali:
a. siano stati colpiti dalle condanne o dai provvedimenti cautelari indicati alla lett. a)
dello stesso art. 84, comma 4, ossia da una proposta di applicazione di una misura
di prevenzione personale o patrimoniale;
b. siano sostituiti da persone fisiche che convivano, anche solo di fatto, con loro
stabilmente.
Anche nelle situazioni appena delineate, il Prefetto è chiamato a valutare se le
sostituzioni verificatesi siano volte all’elusione dei divieti imposti dalla normativa
antimafia, esercitando anche in questo caso, un potere discrezionale.
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