Page 36 - Quaderno 2017-4
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a. sostituzioni nella titolarità dell’impresa, ossia modificazione del soggetto che
         formalmente risulta rivestire la qualifica si imprenditore dal registro delle
         imprese;

      b. mutamento delle proprietà delle quote societarie. Adottando un’interpretazione
         letterale della disposizione, si potrebbe ritenere che le modificazioni degli assetti
         proprietari rilevanti, siano unicamente quelle riguardanti le società il cui capitale si
         ripartisce in quote e non anche quelle il cui capitale si ripartisce in azioni. Tuttavia
         la ratio della norma sembra essere quella di colpire le variazioni di proprietà fittizie
         di tutte le imprese societarie; diversamente non si comprenderebbe per quale
         motive il legislatore abbia inteso escludere dall’area della significatività indiziante
         le società per azioni e in accomandita per azioni che, proprio per la loro maggiore
         rilevanza, possono essere veicoli di infiltrazione mafiosa più pericolosi e
         penetranti. Sembrerebbe quindi possibile praticare un’interpretazione evolutiva
         della norma tendente a ritenerla applicabile anche a queste due tipologie di
         società;

      c. le sostituzioni dei componenti degli organi sociali. La formula utilizzata sembra
         fare riferimento alle modificazioni che si verificano non solo negli organi che in
         base allo statuto esercitano i poteri di amministrazione, ma anche al collegio dei
         sindaci. Tale conclusione appare coerente con le innovazioni introdotte dal d.lgs.
         n. 218/2012;

      d. le sostituzioni nella rappresentanza legale dell’impresa, ossia quella variegata
         categoria di dipendenti che operano verso l’esterno per conto dell’impresa come
         institori, direttori tecnici, procuratori speciali, ecc.

      Inoltre, è necessario che i titolari delle predette cariche sociali o i proprietari di quote
sociali:

      a. siano stati colpiti dalle condanne o dai provvedimenti cautelari indicati alla lett. a)
         dello stesso art. 84, comma 4, ossia da una proposta di applicazione di una misura
         di prevenzione personale o patrimoniale;

      b. siano sostituiti da persone fisiche che convivano, anche solo di fatto, con loro
         stabilmente.

      Anche nelle situazioni appena delineate, il Prefetto è chiamato a valutare se le
sostituzioni verificatesi siano volte all’elusione dei divieti imposti dalla normativa
antimafia, esercitando anche in questo caso, un potere discrezionale.

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