Page 31 - Quaderno 2017-4
P. 31
Alcune considerazioni vanno svolte, circa il valore che il Prefetto deve attribuire alle
situazioni “indizianti” elencate agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6. Su questo punto, il
legislatore ha ripetuto uno schema già utilizzato nell’art. 10, comma 7, del d.P.R. n.
252/1998, riunendo in un unico contesto situazioni eterogenee tra loro che, in alcuni casi,
fanno riferimento a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, in altri agli accertamenti
disposti dal Prefetto. La reiterazione di questa scelta pone il problema interpretativo di
stabilire se le situazioni evocate nelle due disposizioni in esame abbiano tutte la stessa
valenza significativa e se formino oggetto di poteri valutativi di diversa natura da parte del
Prefetto. Si tratta di una questione che in effetti era emersa già sotto il vigore del d P.R. n.
252/1998 e che sulle prime aveva anche suscitato dubbi sulla sua interpretazione da parte
della dottrina, incerta se in presenza dei provvedimenti giudiziari cui fa riferimento
l’art.10, comma 7, alle lettere a) e b), il Prefetto dovesse procedere automaticamente
all’emissione di un provvedimento interdittivo. Sul punto si sono registrati due diversi
orientamenti della giurisprudenza.
1. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, con l’entrata in vigore del
d.P.R. n. 252/1998, alle situazioni di divieto e sospensione elencate dal
combinato disposto dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994 e dell’Allegato
1, corrispondesse la casistica individuata dall’art. 10, comma 7, lett. a) e b) del
medesimo decreto presidenziale 10 . Ciò non nel senso della completa
sovrapponibilità delle fattispecie contemplate, ma dell’identità della funzione
assolta dai due dettati normativi nel sistema delle cautele antimafia di competenza
del Prefetto. Su questo presupposto, si è formata una prassi amministrativa,
sostenuta anche da una serie di pronunce della giurisprudenza 11 orientata a
ritenere che l’art. 10, comma 7, d.P.R. n. 252/1998 individui alle lettere a) e b), un
ulteriore elenco di ipotesi di divieto automatico a contrarre con la pubblica
amministrazione. Il Prefetto, in presenza di taluna di queste ipotesi, si sarebbe
dovuto limitare a prenderne atto e a comunicare la loro esistenza
all’amministrazione richiedente con atto immediatamente produttivo degli effetti
interdittivi previsti dalla legge.
Secondo questa ricostruzione, le lettere a) e b) dell’art. 10, comma 7,
configuravano un primo tipo di informazioni antimafia in cui l’Autorità
10 TAR Campania, Sez. VII, 31 marzo 2006, n. 3291.
11 Tra le altre: Cons. Stato, Sez. I, 9 marzo 2011, n. 677; Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2007, n. 3187; Cons. Stato,
Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948.
- 29 -

