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Va detto che il ricorrere da sole delle due circostanze evocate dall’art. 91, comma 6,
del Codice non è sufficiente ad attribuire loro una valenza di “indizio” da cui desumere
l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione richiede infatti un quid
pluris, e cioè che ad esse si accompagnino ulteriori concreti elementi da cui risulti che
l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose. È
opportuno sottolineare come il legislatore abbia attribuito rilevanza a due fattispecie
aperte che richiedono al Prefetto di compiere una valutazione complessa. L’emersione di
simili situazioni può scaturire solo dagli accertamenti disposti dal Prefetto nel corso
dell’istruttoria. In sostanza, in presenza di condanne per reati, anche di natura
contravvenzionale, diversi da quelli espressamente menzionati dall’art. 84, comma 4, lett.
a), l’Autorità prefettizia, sulla base di altri elementi concreti acquisiti in corso di istruttoria
o già attingibili attraverso la consultazione della banca dati antimafia, dovrà esprimere un
giudizio se essi si pongono in rapporto di mezzo a fine per lo svolgimento di attività
criminose di tipo mafioso. È chiaro che, anche in questo caso, il giudizio del Prefetto si
deve ispirare a canoni di ragionevole probabilità. Come si dirà meglio in seguito, non
viene richiesto al Prefetto di produrre prove che consentono l’accertamento definitivo dei
fatti, essendo tale accertamento proprio unicamente dell’Autorità giudiziaria.

      L’inserimento nel novero delle situazioni indizianti ex art. 91 comma 6, delle
violazioni agli obblighi di tracciabilità operato dal d.lgs. n. 218/2012, si presta ad un
un’ulteriore considerazione di sistema. Si tratta, infatti, di uno degli “anelli di congiunzione”
tra i diversi sottosistemi di prevenzione della criminalità mafiosa introdotti dal decreto
“correttivo”. In questo caso, la norma stabilisce un collegamento tra il livello dei controlli
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e quello della documentazione antimafia, riconoscendo
rilevanza alle violazioni accertate nell’ambito del primo nel contesto del secondo. Prima
della riforma del 2012 infatti, i risultati del tracciamento costituivano esclusivamente un
dato a disposizione di vari soggetti per lo sviluppo dei segmenti di azione di contrasto di
rispettiva competenza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, DIA). Proprio in questo
contesto, era stata sottolineata la necessità di completare la disciplina con norme volte a
favorire una diffusione ed utilizzazione dei dati desunti dai controlli sulla tracciabilità anche
al di fuori dell’avvio di indagini su fatti penalmente rilevanti ovvero finalizzate ad avanzare
una proposta di applicazione delle misure di prevenzione9.

9 A. CISTERNA, La tracciabilità dei pagamenti, Rimini, 2011, pp 67 e ss.

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