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polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione
giurisdizionali14. Al pari di queste ultime, anche le informazioni prefettizie si fondano su
elementi che possono legittimamente prescindere dall’accertamento di uno o più fatti
connessi all’associazione di tipo mafioso, essendo fondati su elementi sintomatici ed
indiziari. E quindi logico ritenere che le valutazioni contenute nella proposta di
applicazione di una misura di prevenzione abbiano un carattere rafforzato. In presenza di
situazioni di questo tipo, si può ragionevolmente ipotizzare di essere in presenza di una
sorta di presunzione iuris tantum, e di conseguenza un affievolimento del potere
discrezionale del Prefetto. Egli infatti, potrà astenersi dall’adottare un’informazione di
carattere interdittivo solo quando dagli accertamenti svolti (come ad esempio riguardo
l’andamento del processo penale o prevenzionale) emergano elementi tali da indurre a
ritenere non più adeguatamente dimostrata l’esistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa. Naturalmente a questo affievolimento del potere discrezionale del Prefetto
corrisponde una parallela riduzione degli oneri motivazionali: egli potrà infatti addurre a
fondamento di un’eventuale determinazione interdittiva anche solo l’esistenza del
provvedimento riscontrato e gli elementi in esso evidenziati.

      L’art. 84, comma 4, alla lett. a) fa riferimento a provvedimenti giudiziari per delitti
che non rientrano nella accezione di reati di criminalità organizzata, si tratta delle ipotesi
di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente da parte della
pubblica amministrazione (artt. 353 e 353 bis c.p.). Sono fattispecie che colpiscono più che
altro la criminalità dei colletti bianchi, incline ad influenzare le scelte e l’andamento della
cosa pubblica, ma non per questo motivo automaticamente connessa alla criminalità
organizzata. In effetti le informazioni antimafia sono finalizzate ad accertare i tentativi di
infiltrazione mafiosa e non i requisiti di moralità del soggetto che si affaccia ai rapporti
con la pubblica amministrazione (a cui è destinata un’altra norma dell’ordinamento, l’art.
38 del Codice dei contratti pubblici).

      Tenendo presente questi dati, sembra fondato ritenere che il Prefetto, quando
riscontri l’esistenza di uno dei provvedimenti giudiziari indicati dal citato art. 84, comma
4, lett. a) relativi ai reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p., sia chiamato comunque a
verificare se essi siano riconducibili a contesti di criminalità organizzata o comunque in
ambito criminale. È evidente che comunque, le ipotesi in questione sono connotate da
un’alta valenza indiziante dell’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa; sicché è

14 TAR Campania, Sez. I, 19 gennaio 2009, n. 524.

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