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Si può parlare invece di un veicolo indiretto dell’ingerenza delinquenziale quando
l’impresa o i soggetti che siano comunque in grado di determinarne l’andamento,
intrattengono rapporti di affari o altri tipi di relazioni sociali o parentali con soggetti a loro
volta appartenenti, collegati o collusi con sodalizi mafiosi, tanto da poter far ritenere che
questi ultimi siano in grado di determinarne l’andamento17. Ancora si è in presenza di un
veicolo indiretto quando ci si trovi di fronte un’impresa che non può considerarsi
“criminale”, cioè posseduta, controllata o gestita da soggetti dediti ad attività criminali, ma
per la quale vengono riscontrati elementi atti a comprovare la possibilità che essa possa,
anche in via indiretta, favorire la criminalità organizzata18. È da notare che, analogamente
a quanto prevedeva il d.P.R. n. 252/1998, anche il Codice antimafia richiede di accertare
esclusivamente l’esistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa” (artt. 84, comma. 4, 91,
comma 6, 92, comma 2). Ai fini quindi dell’emissione di un’informazione antimafia
interdittiva è dunque irrilevante che il tentativo di infiltrazione mafiosa si sia
effettivamente perfezionato19.

      Muovendo da questi presupposti, il Giudice amministrativo ha sottolineato che le
informazioni antimafia non sono finalizzate ad accertare responsabilità di ordine penale.
Esse, infatti, obbediscono ad una logica di massima anticipazione della soglia di
prevenzione dalle infiltrazioni mafiose e si risolvono in un giudizio attraverso il quale i1
Prefetto cerca di cogliere l’affidabilità, complessivamente intesa, del soggetto
scrutinato 20. Il Prefetto può quindi formulare il proprio giudizio anche sulla base di
elementi diversi da quelli aventi una rilevanza penale o derivanti dall’applicazione di una
misura di prevenzione. Possono infatti essere utilizzati anche fatti, vicende e informazioni
dotati di un valore sintomatico ed indiziario capaci di restituire un quadro dal quale è
possibile indurre una valutazione fondata ed oggettiva sull’esistenza dei tentativi di
ingerenza mafiosa21. Resta invece vietato al Prefetto fondare il proprio giudizio su mere
congetture o sospetti privi di riscontri fattuali 22. Data la diversità dei piani su cui si
muovono l’Autorità giudiziaria e l’Autorità amministrativa, il Prefetto può utilizzare anche
fatti vagliati in un giudizio penale assolutorio.

17 Cons. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4737 e in senso adesivo pure la citata Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre
    2009, n. 7777.

18 TAR Sicilia, Sez. I, 20 novembre 2008, n. 1526.
19 Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2796, in Servizi pubblici e appalti, 2004, n. 179 e TAR Campania, Sez. I,

    29 gennaio 2009, n. 524, in Foro amm. TAR, 2009, I, p. 169.
20 TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 26 luglio 2011, n. 276.
21 Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2006, n. 6555.
22 TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1° marzo 2010, n. 248, in Foro amm. TAR, 2010, p. 1046.

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