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In conclusione, occorre sottolineare che l’art. 84. comma 4, lett. f) del Codice tipizza
la forma più evidente di elusione dei rigori della normativa sulla documentazione
antimafia. La previsione normativa comunque non esclude che ai fini dell’emissione di un
giudizio di contiguità mafiosa possano essere presi in considerazione comportamenti
elusivi perpetrati sotto forme diverse, ad esempio con sostituzioni o avvicendamenti
compiuti a favore di persone estranee alla cerchia dei conviventi. Tali situazioni, che
saranno sicuramente preferite dalla criminalità organizzata perché più difficili da
individuare, potranno assumere rilievo nell’ambito degli accertamenti svolti ai sensi
dell’art. 84, comma 4, lett. d), ed insieme ad altri elementi, portare all’espressione di una
valutazione di esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

      2.3 I tentativi di infiltrazione mafiosa secondo la giurisprudenza
      È necessario ora soffermarsi su cosa debba esattamente intendersi per “tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o
imprese”. Non diversamente da quanto accade per il reato di associazione per delinquere
di tipo mafioso, si è in presenza di un concetto di derivazione sociologica e proprio per
questo di più complessa definizione e delimitazione. In assenza di precise indicazioni da
parte del legislatore, anche del 2011, va dato merito alla giurisprudenza di aver contribuito
a delineare meglio la nozione di “tentativi di infiltrazione mafiosa” rilevante ai fini
dell’emissione delle informazioni antimafia. Come si è precedentemente anticipato, i
tentativi di infiltrazione si realizzano quando i comportamenti e le scelte dell’imprenditore
possono rappresentare un veicolo, diretto o indiretto, di ingerenze negli appalti o nelle
altre erogazioni pubbliche da parte della criminalità di tipo mafioso15. Le caratteristiche
intrinseche di questa forma di criminalità sono, tutt’oggi definite dall’art. 416 bis c.p. e
nelle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi anche sul terreno
dell’applicazione della figura delittuosa del concorso esterno in associazione di stampo
mafioso. È merito proprio della giurisprudenza aver posto in luce come l’impresa possa
considerarsi veicolo diretto, quando siano presenti nei centri decisionali dell’impresa,
soggetti inseriti stabilmente o comunque collegati con sodalizi, o soggetti mafiosi o con
essi collusi, o quando l’impresa sia comunque controllata, gestita di fatto o posseduta da
tali soggetti16.

15 Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2009, n. 7777; TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 26 luglio 2011, n. 271.
16 Cons. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4737.

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