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puntualmente riaffermati in ogni pronuncia in materia, secondo cui l’Autorità prefettizia è
chiamata a valutare l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sulla base di elementi
induttivi e sintomatici. Va sottolineato infatti, che richiedere al Prefetto di provare il
“pericolo attuale e concreto” capace di tradursi in un condizionamento effettivo o
altamente probabile, significa andare oltre l’oggetto della probatio, cioè il tentativo di
infiltrazione mafiosa, richiesto in precedenza dagli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del
d.P.R. n. 252/1998 ed oggi dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n.159/2011. Trattandosi,
infatti, di rapporti commerciali, quindi liberamente stipulati dall’imprenditore, è evidente
che provare l’esistenza di tale pericolo equivale a provare un legame di collusione tale da
poter formulare quanto meno un giudizio di effettiva agevolazione del sodalizio criminale,
cioè elementi sufficienti a giustificare l’apertura a carico del soggetto interessato, quanto
meno, di un procedimento di prevenzione. Tuttavia, cosi facendo, si arriva ad omologare
l’attività del Prefetto a quella dell’Autorità giudiziaria, senza però attribuirgli quei poteri di
accertamento tipici di quest’ultima e senza soprattutto tenere conto della differente
funzione assolta dalla documentazione antimafia nel sistema di prevenzione, sia
amministrativa che giudiziaria, della criminalità mafiosa. Se, infatti, come afferma la
giurisprudenza, tale documentazione, costituisce una sensibile anticipazione della soglia di
prevenzione della criminalità mafiosa, non è possibile pensare che essa debba essere
fondata su elementi di dignità probatoria pari a quella delle misure di prevenzione,
essendo ragionevole e congruo ammettere uno spessore probatorio minore.

      d. Appartenenza a contesti associativi di tipo malavitoso
      Sempre su questo versante, è stato precisato che l’appartenenza organica ad un
contesto associativo di tipo malavitoso denota un inserimento di cui si deve presumere, in
una logica preventiva, la persistenza nel tempo anche oltre la collocazione dei singoli
reati38.
      e. Assegnazione di subappalti a ditte riconducibili alla criminalità organizzata
      I controlli antimafia non si concentrano e non si concludono negli accertamenti di
affidabilità preventivi che avvengono nel momento dell’instaurazione del rapporto con la
pubblica amministrazione. Nell’economia degli appalti pubblici di lavori, a questa fase se
ne aggiunge un’altra “dinamica” che si sviluppa durante tutta la fase dell’esecuzione
dell’opera e focalizza l’attenzione sulle interrelazioni che si vengono a creare. Lo
strumento più efficace per l’effettuazione di verifiche in questo momento, è quello

38 Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3337.

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