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consolidato, ha indicato che ai fini dell’emissione di un’informazione interdittiva del
Prefetto, non sono sufficienti riscontri circa frequentazioni con soggetti malavitosi, ma è
necessario che a questi comportamenti si uniscono altri elementi indiziari. Tali ulteriori
elementi sintomatici consistono nel carattere non meramente occasionale di tali rapporti o
nel fatto che essi si sviluppino con modalità tali da implicare nel soggetto “esaminato” dal
Prefetto un’accettazione del “rischio” di allacciare simili frequentazioni34. In aggiunta, è
stato evidenziato che gli ulteriori elementi indiziari richiesti per dare significatività alle
frequentazioni, può consistere anche nella connessione con vicende dell’impresa che
depongano nel senso di un’attività sintomaticamente connessa a logiche ed interessi
malavitosi 35 . È stato quindi ritenuto che la frequentazione di pregiudicati per reati
associativi, accertata sia nei confronti del titolare dell’impresa scrutinata dal Prefetto, sia
del padre di quest’ultimo, nonché la circostanza che proprio il genitore gestisca un’altra
impresa attiva nel medesimo settore avente la stessa sede di quella oggetto
dell’informazione antimafia, costituiscono un quadro informative logico ed attendibile da
cui dedurre l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa36.
c. Rapporti e legami commerciali con imprese riconducibili alla criminalità mafiosa
La giurisprudenza offre spunti anche per comprendere quali debbano essere i
parametri per valutare l’incidenza dei rapporti commerciali intrattenuti dall’operatore
economico oggetto dell’informazione antimafia con altre imprese di cui sia stata già
accertata la contiguità mafiosa. Ad esempio è stata ritenuta sintomatica della contiguità
mafiosa, la circostanza che l’impresa detenga quote di una società colpita da
un’informazione antimafia interdittiva. In analogia ai criteri seguiti relativamente ai
rapporti familiari, il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto che l’inserimento del
soggetto economico scrutinato, in una galassia di rapporti economici e d’affari, non è da
sola sufficiente a ritenere esistente un tentativo di infiltrazione mafiosa. La Prefettura è,
infatti, chiamata a dimostrare il pericolo attuale e concreto, suscettibile di tradursi in un
condizionamento effettivo, o almeno altamente probabile, dell’attività dell’impresa da
parte della criminalità organizzata37. Pur nel rispetto della posizione ferma raggiunta dalla
giurisprudenza, non si può non rilevare come i parametri seguiti su questo punto dal
Consiglio di Stato costituiscano una sorta di contraddizione rispetto ai principi generali
34 Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2336.
35 Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6380.
36 TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 aprile 2009, n. 3593, in Foro amm. TAR, 2009, p. 974.
37 Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 3247.
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