Page 37 - Quaderno 2017-4
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In altri termini l’Autorità prefettizia deve stabilire se l’avvicendamento nelle cariche
sociali o il trasferimento della proprietà dell’impresa o di parte del suo capitale sociale
costituisca un’operazione fittizia tesa a consentire, dietro la figura di un prestanome, la
prosecuzione della gestione dell’impresa o quanto meno il suo condizionamento da parte
di soggetti, che se avessero conservato il loro ruolo, sarebbero stati colpiti da un
provvedimento interdittivo per l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

      Il legislatore ha elencato gli elementi da tenere in considerazione nella valutazione
dell’esistenza della finalità elusiva, e cioè:

      a. i tempi in cui è avvenuta l’operazione di avvicendamento nelle cariche sociali o di
         trasferimento della proprietà. Un’ipotesi tipica cui viene subito da pensare è
         quella dell’avvicendamento o del passaggio di proprietà avvenuto nell’imminenza
         o subito dopo l’emissione di uno dei provvedimenti giudiziari di cui all’art. 84,
         comma 4, lett. b) ossia proposta o applicazione di una misura di prevenzione.
         Sembra però che, sulla base della previsione in commento possa attribuirsi rilievo
         anche al caso in cui la compravendita delle imprese avvenga con modalità
         temporali (ad esempio quanto al pagamento del corrispettivo prefissato) anomale
         o comunque tali da fuoriuscire dalla normalità dei rapporti contrattuali d’uso;

      b. il valore economico delle transazioni effettuate. L’ipotesi si riferisce
         evidentemente al trasferimento della proprietà dell’impresa o di parte del suo
         capitale sociale per un prezzo sproporzionato rispetto all’effettivo valore di
         mercato;

      c. il reddito dei soggetti coinvolti. Sebbene non sia espressamente detto, si ritiene
         che il reddito da prendere in considerazione sia quello dichiarato. La previsione si
         applica innanzitutto ai casi in cui il soggetto acquirente non disponga di fonti di
         reddito “ufficiali” che gli consentirebbero di far fronte al pagamento del prezzo
         stabilito per il trasferimento della proprietà dell’impresa o del suo capitale sociale.
         Sembra, però che possa rientrarvi anche l’ipotesi in cui il corrispettivo fissato per
         l’acquisto non trovi oggettivo riscontro nelle fonti di reddito venditore. Quanto
         alle sostituzioni nelle cariche sociali, il profilo reddituale nel momento in cui al
         soggetto subentrante non vengano corrisposti compensi per l’attività svolta o
         quando tali compensi, anche se previsti, non trovino riscontro nei cespiti
         dichiarati.

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