Page 33 - Quaderno 2017-4
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Non si possono invece ricondurre gli stessi effetti ai provvedimenti giudiziari
elencati all’art. 84, comma 4 lett. a) b) c). Tali provvedimenti quindi, devono essere
considerati nell’ottica dell’orientamento meno restrittivo formatosi sotto la previgente
normativa (vedi punto 2), ossia come “fonti” dalle quali desumere l’esistenza dei tentativi
di infiltrazione mafiosa, che costituisce l’oggetto dell’accertamento del Prefetto. Lo
sviluppo di questa ricostruzione induce a ritenere che il Prefetto in presenza di qualunque
delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4, debba sempre procedere ad una valutazione e
che quindi il potere esercitato sia sempre di natura discrezionale, con la conseguenza che
le informazioni antimafia devono considerarsi provvedimenti ad effetti accertativi-
costitutivi.

      In aggiunta si può dedurre che, per poter assolvere a questi obblighi valutativi, il
Prefetto debba necessariamente acquisire i provvedimenti giudiziari o comunque elementi
circa il loro contenuto essenziale. Ciò del resto trova conferma nelle disposizioni del
Codice che impongono al Prefetto di non determinarsi unicamente sulla base degli output
restituiti dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ma di verificare
l’attualità e la consistenza di tali indicazioni attraverso accertamenti dei tipo tradizionale
(art. 92, comma 2). Ulteriori considerazioni devono farsi sul piano della valenza indiziante
da attribuire alle diverse ipotesi da cui si possono desumere i tentativi di infiltrazione
mafiosa ai sensi dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del Codice. Trattandosi di
ipotesi eterogenee è evidente che esse hanno un diverso grado di significatività ai fini delle
valutazioni del Prefetto.

      I provvedimenti giudiziari menzionati dall’art. 84, comma 4, lett. a), b), e
l’accertamento della soggiacenza alle richieste estorsive o concussive aggravate dalla
finalità di agevolazione delle organizzazioni mafiose, senza che ricorra l’esimente dello
stato di necessità cui fa riferimento la lettera c), contengono già una valutazione e una
qualificazione di fatti che riguardano la compagine gestionale o amministrativa
dell’operatore economico controllato, formulata sulla base di elementi che hanno per lo
meno dignità dell’elemento di prova processuale. Si deve, quindi, riconoscere a queste
determinazioni dell’Autorità giudiziaria, una valenza gravemente indiziante, assimilabile
per certi versi, ad una presunzione dell’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

      Un’analoga significatività può essere riconosciuta agli atti di impulso del processo
per l’irrogazione di misure di prevenzione. Come ha infatti ripetutamente affermato
giurisprudenza, le informazioni antimafia costituiscono una tipica misura cautelare di

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