Page 29 - Quaderno 2017-4
P. 29

soggetto ex art. 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio della documentazione
antimafia. Ciò, infatti, consente di poter immediatamente riversare l’esito del
procedimento giudiziario nei procedimenti amministrativi ancora in corso. Naturalmente,
non sempre l’Autorità giudiziaria può essere a conoscenza della pendenza di richieste di
rilascio della documentazione antimafia. Per questo motivo, è stato previsto un criterio di
chiusura che consente al Procuratore della Repubblica procedente di inviare la
comunicazione al Prefetto della Provincia in cui l’associazione o l’impresa interessata ha la
sua sede legale.

      Ritornando al catalogo delle situazioni “indizianti”, esso è stato ampliato con le
ipotesi previste dall’art. 91, comma 6, del Codice, il quale consente al Prefetto di dedurre
l’esistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose da due ordini di situazioni di natura diversa
da quelle contemplate dal precedente art. 84, comma 4, e cioè:

      a. le condanne, anche non definitive, per reati strumentali all’attività delle
         organizzazioni criminali;

      b. l’accertamento di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
         derivanti da appalti pubblici, stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, commessi
         con la condizione della reiterazione prevista dall’art. 8 bis della legge n. 689/1981.

      È il caso di ricordare che la condizione della reiterazione ex art. 8 bis della legge n.
689/1981 ricorre quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un’altra violazione della stessa indole, cioè della stessa disposizione (reiterazione specifica)
ovvero di disposizioni diverse, ma che per la natura dei fatti o per le modalità della
condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
Restano escluse dall’area della reiterazione le violazioni commesse in tempi ravvicinati e
riconducibili ad una programmazione unitaria. Secondo quando disposto dall’art. 8 bis
della legge n. 689/1981, la circostanza in questione è acclarata dall’Autorità competente ad
irrogare la sanzione amministrativa, cioè il Prefetto della Provincia in cui ha sede la
stazione appaltante o l’amministrazione concedente. Spetta, quindi, a tale Autorità, con un
atto di accertamento esecutivo (in sostanza l’ordinanza ingiunzione di pagamento della
sanzione pecuniaria) dichiarare l’esistenza della reiterazione. Il Prefetto nell’ambito del
procedimento di rilascio dell’informazione antimafia e invece chiamato unicamente a
prendere atto della declaratoria e a sviluppare i conseguenti accertamenti per appurare
l’eventuale concomitanza di altri elementi indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa.

                                                                 - 27 -
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34