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cui fondare il provvedimento, ma non gli elementi o i parametri sulla base dei quali
fondare la motivazione. E non sarebbe potuto essere diversamente. Il d.P.R. n. 252/1998,
data la sua natura di regolamento di semplificazione, non avrebbe certamente potuto
modificare o anche solo integrare la disciplina sostanziale delle informazioni prefettizie,
cioè quella che definisce il presupposto di fatto e di diritto per la loro adozione. Inoltre,
l’elenco del d.P.R. n. 252/1998 era stato integrato in tempi più recenti dal d.P.R. n.
150/2010, il quale aveva espressamente previsto che elementi per la valutazione
dell’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa potessero essere desunti anche dagli
accessi ai cantieri destinati all’esecuzione di appalti pubblici. Il problema non è stato in
realtà tenuto presente neanche dalla legge delega n. 136/2010. Essa infatti ha autorizzato
il Governo a rivedere, in chiave di semplificazione e aggiornamento, le procedure di
rilascio delle informazioni antimafia e gli effetti interdittivi derivanti da cause di decadenza
o dai tentativi di infiltrazione accertati successivamente all’adozione delle informazioni
antimafia, ma nel rimandare all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994, sembra sottintendere
un’indicazione tesa ad impedire al legislatore delegato di intervenire sul concetto di
infiltrazione mafiosa. Sulla scorta di queste coordinate di riferimento, il d.lgs. n. 159/2011
ha mantenuto l’impostazione del d.P.R. n. 252/ 1998 aggiornando, con l’art. 84, comma 4,
l’elenco delle fonti da quali si possono desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’elenco va integrato con le ulteriori circostanze enucleate all’art. 91, comma 6, che fa
riferimento alle condanne per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali.
Attraverso tale previsione il Codice fornisce però anche un’indicazione sul parametro
valutativo che deve essere seguito dal Prefetto laddove si stabilisce che tali condanne
devono essere valutate insieme ad altri elementi acquisiti in corso d’istruttoria al fine di
stabilire se l’impresa possa agevolare, anche indirettamente, le attività criminose o ne
possa restare condizionata. La norma in tal modo positivizza un orientamento espresso
dalla giurisprudenza che considera “infiltrato” il soggetto economico allorquando esso
risulti essere il veicolo diretto o indiretto delle ingerenze mafiose.
Il nuovo elenco, derivante dal combinato disposto degli art. 84 comma 4, e 91
comma 6, comprende le situazioni indizianti già contemplate dall’art. 10, comma 7 del
d.P.R. n. 252/ 1998, con l’aggiunta di molte altre particolarmente significative:
a. dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che
recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli
353, 353 bis, 629, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter del codice penale, dei delitti di cui
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