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delle misure di prevenzione o da condanne per i delitti considerati tipica espressione della
criminalità organizzata. Rispetto a quanto era previsto dalla previgente normativa, il
legislatore del 2011, in applicazione del principio di delega di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a) della legge n. 136/2010, ha in introdotto alcuni aggiornamenti dei provvedimenti
giudiziari dai quali derivano le decadenze, i divieti e le sospensioni. L’art. 10 della legge n.
575/1965 faceva discendere tali effetti da due ordini di provvedimenti e cioè:
a. le condanne definitive, o comunque confermate in grado di appello, per taluno
dei delitti elencati all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.;
b. I provvedimenti definitivi che dispongono l’applicazione di una misura di
prevenzione.
Dopo le modifiche apportate dai “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009,
l’espressione “misura di prevenzione” utilizzata in questo contesto dall’art. 10 della legge
n. 575/1965 aveva finito per designare tanto quelle di carattere personale, quanto quelle di
natura patrimoniale. Difatti queste ultime avevano acquisito una propria autonomia,
potendo essere applicate anche disgiuntamente dalle misure di prevenzione personale.
L’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 conferma come produttive degli effetti interdittivi, le
sentenze definitive o non definitive ma confermate in secondo grado, per i reati di cui al
citato art. 51, comma 3 bis del Codice di rito, e limita invece alle sole misure di
prevenzione personali disposte dall’Autorità giudiziaria, consistenti nella sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza nelle sue diverse declinazioni, come suscettibili di
determinare i divieti, le sospensioni e le decadenze (art.66, d.lgs. n. 159/2011). Va
sottolineato inoltre che, per effetto del combinato disposto degli art. 4 e 6 del d.lgs. n.
159/2011, le misure di prevenzione personali di competenza dell’Autorità giudiziaria,
trovano applicazione anche nei confronti di soggetti che pongano in essere una serie di
condotte preparatorie o di finanziamento di delitti di sovversione o connotati da finalità di
terrorismo, ovvero di ricostituzione del disciolto partito fascista. Ciò rende più evidente
come le comunicazioni costituiscano un provvedimento amministrativo capace di
realizzare uno sbarramento anche verso forme di criminalità diverse da quella mafiosa,
come quella eversiva o terroristica o per altri reati contrari all’ordine pubblico. In tal
modo la comunicazione finisce con il costituire uno strumento preventivo a carattere
generale.
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