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Altra importante novità è la possibilità per l’autorità prefettizia, di desumere
elementi da una serie di mutamenti delle compagini amministrative e proprietarie delle
imprese esaminate, che per le modalità con cui avvengono, possono essere considerati
come sospetti di elusione della normativa sulla documentazione antimafia. Il legislatore
del 2011 quindi, ha chiaramente inteso colpire una serie di comportamenti posti in essere
di frequente dai soggetti economici che, una volta colpiti da interdittive prefettizie,
avvicendano i soggetti titolari dei poteri di amministrazione e direzione o mettono in
essere complesse operazioni per mascherare i reali gestori dell’impresa, nel tentativo di
riottenere la certificazione antimafia. Ancora in sede di disamina delle circostanze di cui
all’art. 84, comma 4, del Codice merita attenzione la lettera c), che ricomprende tra le
situazioni indizianti l’omessa denuncia di episodi estorsivi e concussivi, aggravati dalla
finalità di agevolazione delle associazioni di tipo mafioso, subiti nell’ultimo triennio.
Questa previsione era omologa a quella contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. m-ter)
del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), il quale includeva tali casi di omessa
denuncia di fatti di racket tra le situazioni che giustificavano l’esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto. Ciò nell’intento di scoraggiare comportamenti di natura
omertosa idonei ad agevolare l’infiltrazione mafiosa nel sistema degli appalti pubblici e,
nel contempo, di premiare i comportamenti degli imprenditori disponibili a collaborare
con l’autorità giudiziaria 8 . Sotto il profilo soggettivo i destinatari della norma sono
chiaramente quelli indicati nell’art. 38, ovvero il titolare o direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; il socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La norma in questione
“punisce” i soggetti passivi del reato, e non gli autori dei fatti criminosi; nella fattispecie, la
condotta omissiva dei soggetti facenti capo all’impresa concorrente dovrà emergere dagli
indizi posti alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero
nei confronti dell’ imputato dei reati di concussione o estorsione, dai quali deriverebbe,
poi, l’omessa denuncia degli stessi da parte dei soggetti sopra indicati. Tuttavia, preme
evidenziare che il legislatore ha voluto comunque introdurre una forma di tutela,
8 S. GAMBACURTA, La prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle attività economiche,
in F. RAMACCI, G. SPANGHER, IL SISTEMA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, Milano, 2010, pp. 319-325.
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