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2.2 L’informazione antimafia. La nozione di “tentativi di infiltrazione mafiosa”
Analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa, il d.lgs. n. 159/2011
stabilisce (art. 84 comma 3) che l’informazione antimafia certifica due ordini di situazioni,
e cioè:
a. l’esistenza o meno delle cause di decadenza, divieto e sospensione “tabellari” che
oggi sono stabilite dall’art. 67 del Codice antimafia;
b. l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e
gli indirizzi delle società o imprese esaminate.
Come si può notare, le informazioni fanno certezza pubblica di un elemento
ulteriore rispetto a quello attestato dalle comunicazioni. Si tratta di una scelta che il
legislatore ha compiuto con il d.lgs. n. 490/1994 dove ha ritenuto che, per gli appalti e le
erogazioni di maggior valore, non ci si possa accontentare di una situazione di “non
interdizione” del soggetto interessato, ma occorra anche accertare l’assenza di altre
controindicazioni, appunto i “tentativi di infiltrazione mafiosa”, a che si instauri un
rapporto tra determinati soggetti economici e la pubblica amministrazione. È tuttavia
evidente che l’accertamento delle situazioni di “non interdizione” e quello dell’assenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa richiede al Prefetto un’attività di natura ben diversa.
Nel primo caso, infatti, si tratta di verificare semplicemente la corrispondenza del
fatto alla norma, nell’esercizio di un’attività amministrativa di carattere vincolato. Nella
seconda ipotesi, occorre ricercare una serie di elementi e di ricomporre un quadro
dell’assetto dell’impresa dal quale si possa evincere l’esistenza di tentativi di ingerenze
della criminalità mafiosa, tendenti a condizionarne l’andamento. Non sfugge come, in
questo caso, il Prefetto sia chiamato a svolgere un’indagine amministrativa sul soggetto
economico e ad esprimere una valutazione fortemente discrezionale sugli assetti, il
funzionamento, quando non anche le decisioni del soggetto economico esaminato.
Peraltro, il d.lgs. n. 490/1994 non forniva una definizione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, né precisava quali fossero gli elementi di fatto o i parametri di giudizio in base ai
quali formulare un giudizio di ingerenza della criminalità maliosa. A questa mancanza di
tipizzazione si era tentato di sopperire dapprima attraverso direttive ministeriali e poi
attraverso il d.P.R. n. 252/1998.
Quest’ultimo, all’art. 10, comma 7, aveva indicato gli elementi da cui desumere
l’esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. In realtà, si trattava di un’indicazione più
di metodo che di merito, nel senso che essa elencava le fonti da cui trarre gli elementi su
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