Page 26 - Quaderno 2017-4
P. 26
Come si può notare, il d.lgs. n. 159/2011 ha ampliato notevolmente il novero delle
possibili situazioni da cui attingere elementi per valutare l’esistenza o meno di tentativi di
infiltrazione mafiosa. Vengono, infatti, considerate come possibili fonti, i provvedimenti
cautelari, di rinvio a giudizio o di condanna anche per i reati di turbata libertà degli incanti
e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353 bis c.p.) nonché
per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art 12 quinquies d.l. n. 306/1992),
nell’evidente considerazione che tali condotte delittuose costituiscono una delle
manifestazioni tipiche dell’ingerenza mafiosa nella gestione degli appalti pubblici ovvero
anche di dissimulazione di tale ingerenza.
L’art. 84, comma 4, prevede che elementi di valutazione possono essere desunti
dalle proposte o dai provvedimenti applicativi di tutte le misure di prevenzione (e non
soltanto di quelle di natura patrimoniale, come era previsto dal d.P.R. n. 252/1998). Il
Prefetto può prendere quindi in considerazione non solo le misure disposte dall’autorità
giudiziaria, ma anche quelle irrogate dal Questore. In merito a ciò, occorre ricordare che il
Codice antimafia ricomprende sotto la tipologia di “misure di prevenzione personale
applicate dal Questore” sia il rimpatrio con foglio di via obbligatorio4, sia l’avviso orale5.
La dottrina ha sostenuto in passato che l’avviso orale, essendo configurato dalla
legge n. 1423/1956 come un presupposto per la proposta motivata dell’applicazione di
una misura di prevenzione (personale), doveva considerarsi come estraneo al novero delle
misure di prevenzione stricto iure6. Rafforzava questa conclusione il fatto che l’avviso orale
era inidoneo a ledere la sfera giuridica dell’interessato, sostanziandosi in un mero invito a
cambiar vita, con la conseguenza che avverso di esso non erano esperibili gli ordinari
rimedi innanzi al giudice amministrativo per carenza dell’interesse a ricorrere7. Tuttavia il
Questore, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 144/2005 (misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), può imporre anche delle misure di carattere
interdittivo, soprattutto in termini di divieto di possesso di alcuni oggetti e strumenti
suscettibili di essere utilizzati per il compimento di atti criminosi. Questa considerazione
induce oggi a ricondurre anche l’avviso orale nel novero delle misure di prevenzione, e a
considero pertanto, come fonte da cui il Prefetto può desumere elementi per la
valutazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
4 Art. 2 d.lgs. 159/2011;
5 Art. 3 d.lgs. 159/2011.
6 R. GUERRINI, L. MAZZA, Le misure di prevenzione, Padova, 1996, pp.67-68.
7 TAR Veneto, 27 agosto 1990, in Foro amm., 1991, p. 1768.
- 24 -

