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Oltre ai minorenni, vengono esclusi dai controlli anche i familiari che vivono
all’estero, ma in questo caso gli uffici antimafia delle Prefetture possono decidere di
effettuare successivamente delle verifiche. I controlli diventano obbligatori per tutti i
contratti, anche per quelli per cui prima era prevista una soglia minima che dispensava
dagli accertamenti, eliminando ogni margine di elusione o di aggiramento della normativa
antimafia. Questo in effetti era un sistema spesso utilizzato dalle amministrazioni colluse,
che frazionavano gli appalti, tenendoli sotto la soglia minima prevista dalla legge, per
evitare i controlli antimafia e favorire le imprese controllate dalle cosche mafiose.

2. La documentazione antimafia nella normativa attuale

      2.1 Tipologie di documentazione antimafia
      In linea di continuità con la terminologia utilizzata dal d.P.R. n. 252/1998 e dall’art.
2 della legge delega n. 136/2010, il d.lgs. n. 159/2011 (noto anche come “Codice
antimafia”) utilizza l’espressione “documentazione antimafia” per designare il genus dei
provvedimenti che il Prefetto rilascia al fine di attestare l’assenza di situazioni ostative sul
piano della prevenzione delle ingerenze mafiose (art. 82).
      All’interno di questa tipologia l’art. 84, comma 1 del decreto legislativo mantiene la
previsione di due diversi tipi di certificazione:
      a. le comunicazioni antimafia che prendono il posto delle vecchie comunicazioni

         del Prefetto ex art. 3 del d.P.R. n. 252/1998;
      b. le informazioni antimafia che sostituiscono invece le informazioni del Prefetto ex

         art. 10 del d.P.R. n. 252/1998.
      Come nel previgente sistema, questi due provvedimenti hanno un contenuto
dichiarativo solo parzialmente coincidente cui corrisponde un differente ambito di
applicazione. Più in dettaglio, la nuova disciplina mantiene ferma la connotazione di
certificazione “base” alle comunicazioni antimafia, finalizzate a fare certezza pubblica
sull’esistenza o meno delle cause di decadenza previste dalla legge. Difatti, l’art. 84,
comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che il provvedimento in questione consiste
nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o
di divieto elencate al precedente art.67, disposizione che analogamente all’art. 10 della
legge n. 575/1965, stabilisce gli effetti interdittivi e decadenziali derivanti dall’applicazione

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