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intervenne nuovamente dopo soli tre anni con il d.l. 25 marzo 1997, convertito con
modifiche nella legge 25 maggio 1997, n. 137, in cui si andava ad affiancare al
collegamento informatico tra Prefetture e amministrazioni pubbliche introdotto nel 1994,
un collegamento telematico fra Prefetture e le Camere di Commercio. In particolare,
l’attivazione di tale collegamento con le Camere di Commercio, avrebbe consentito
l’equiparazione delle attestazioni con apposita dicitura “antimafia” rilasciate dalle stesse,
alle comunicazioni antimafia. Quest’ultimo intervento legislativo, assieme alle due leggi
“Bassanini” (legge 15 marzo 1997, n. 59 e legge 15 maggio 1997, n. 127) diedero inizio ad
un tentativo di semplificazione ed armonizzazione dell’intera disciplina antimafia. Un
anno dopo infatti, il Governo emanò il regolamento di semplificazione contenuto nel
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il cui scopo non era solo di semplificazione della materia ma
anche di costituire una sorta di testo unico delle disposizioni riguardanti le cautele
antimafia. In realtà l’obiettivo del Governo non fu pienamente raggiunto, sia perché dopo
l’adozione del d.P.R. 252/1998 si continuava a far riferimento anche ad altre fonti
normative, sia perché il d.lgs. n. 490/1994 non era stato completamente abrogato, gli
articoli 1 e 4 infatti, che costituivano il fondamento di rango primario dei poteri del
Prefetto in tema di certificazioni, erano sopravvissuti. I punti cardine della riforma del
1998 posso essere così delineati:
a. la revisione del sistema delle fasce di importo, con l’innalzamento della fascia esente
agli atti o contratti del valore di trecento milioni di lire (cioè 154.937,08 euro);
b. l’ampliamento del novero dei rapporti che, in quanto riguardanti esclusivamente
soggetti della pubblica amministrazione in senso “allargato” sono esenti dalle cautele
antimafia;
c. l’inserimento dei concessionari di opere o servizi pubblici tra i soggetti legittimati a
richiedere alle Prefetture le certificazioni “antimafia”;
d. l’ampliamento delle ipotesi in cui il privato può richiedere alla Prefettura il rilascio della
certificazione antimafia, fermo restando che il destinatario del provvedimento finale
resta l’amministrazione con cui il soggetto stesso si relaziona;
e. la conferma della possibilità di utilizzare il collegamento Camere di Commercio-
Prefetture come metodo primario per il rilascio delle comunicazioni antimafia,
lasciando però in vita la possibilità di richiedere il medesimo provvedimento anche alla
Prefettura;
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