Page 14 - Quaderno 2017-4
P. 14

penale la previsione del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) e la conseguente
previsione di misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali. Il testo
normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla camera dei deputati il 31
marzo 1980, che aveva come primo firmatario l’onorevole Pio La Torre ed alla cui
formulazione tecnica collaborarono anche due giovani magistrati della procura di
Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

      L’esigenza di individuare una modalità di accertamento della sussistenza o
insussistenza delle condizioni ostative già previste dalla legge, è nata nel 1982 per superare
le difficoltà emerse nell’applicazione dell’art. 10 della legge n. 575 del 1965. Tale
disposizione prevedeva il divieto, per i soggetti colpiti da misure di prevenzione, di
conseguire alcune tipologie di licenze e concessioni o iscrizioni in albi tenuti dalle
pubbliche amministrazioni. Al fine di consentire alle singole amministrazioni di rispettare
l’obbligo normativamente imposto, alle Prefetture venne attribuita la competenza di
effettuare le necessarie verifiche finalizzate al rilascio di un’apposita certificazione, da
richiedersi obbligatoriamente da parte dalle Amministrazioni, prima dell’adozione dei
suddetti provvedimenti della stipula o dell’approvazione di contratti di appalto e del
rilascio delle autorizzazioni dei subappalti e dei cottimi.

      Da allora, la disciplina è stata più volte modificata. In particolare, nel 1990 la L.10
marzo 1990 n. 55 introdusse una netta distinzione fra la disciplina cosiddetta sostanziale
(contenuta in un rinnovato art. 10 della L. 575/1965) e la disciplina cosiddetta
procedurale (introdotta nel nuovo art. 10 sexies). Dal punto di vista sostanziale con il
nuovo art. 10 si tentò di risolvere i numerosi dubbi sorti dopo la riforma del 1982,
precisando gli atti e i contratti ai quali si estendeva l’ambito delle interdizioni antimafia. Fu
previsto inoltre, che per i conviventi e altri soggetti diversi dal prevenuto di cui lo stessa
risultava avvalersi per la sua attività mafiosa, l’interdizione avesse luogo per effetto di uno
specifico provvedimento giudiziale e non automaticamente. Infine fu esclusa la rilevanza
di un unico procedimento di prevenzione come elemento ostativo al rilascio della
certificazione (circostanza poi reintrodotta con la successiva riforma). Dal punto di vita
procedurale invece, con l’art. 10 sexies furono introdotte fra le altre, le seguenti novità:
possibilità di sostituzione del concessionario di opera o servizio pubblico alla Pubblica
Amministrazione negli adempimenti riguardanti la richiesta di certificazione, possibilità
del privato di richiedere direttamente la certificazione in Prefettura o nei casi di urgenza,
di effettuare un’autocertificazione, salva la facoltà dell’amministrazione, di richiedere la

                                                                 - 12 -
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19