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relativa documentazione in un secondo momento. La “mini riforma” del 1991/19921
perfezionò il sistema certificativo sotto alcuni profili. In particolare:
a. Individuazione dei soggetti a cui richiedere la certificazione in caso di consorzi;
b. La previsione di una sorta di silenzio-assenso della Prefettura, trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla richiesta del privato, egli poteva presentare un’autodichiarazione;
c. La modifica del contenuto della autodichiarazione, valida anche in riferimento alla
situazione dei conviventi.
In aggiunta il D.L. 8 giugno del 1992, n. 306 con l’art. 22 bis, estese l’ambito delle
interdizioni e divieti antimafia anche alle persone condannate con sentenza definitiva, o
non definitiva ma confermata in appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51,comma 3 bis
c.p.p. In questo modo vennero equiparate le condanne per alcuni dei gravi reati di mafia
ai provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione. La terza riforma intervenne a
distanza di soli quattro anni, attraverso la legge delega 17 gennaio 1994, n. 94 e il d.lgs. 8
agosto 1994, n. 490. Alla base di questa riforma vi era la consapevolezza che la
certificazione antimafia avesse assunto un ruolo sempre più importante nel tempo, tanto
che in alcune circolari del Ministero dell’Interno si cominciava a parlare di “cautele
antimafia”. Il fulcro della riforma fu l’introduzione di un sistema per fasce di valore alle
quali corrispondevano diverse tipologie di certificazione e cautele. Il sistema era così
articolato:
a. una fascia esente dall’obbligo di certificazione (atti o contratti di importo inferiore a
cinquanta milioni di lire);
b. una fascia intermedia per la quale era richiesto il rilascio della comunicazione antimafia,
ossia l’attestazione dell’esistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge
n. 575/1965, nonché delle condanne di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.;
c. una fascia superiore per la quale era previsto il rilascio delle “informazioni prefettizie”,
volte ad evidenziare non soltanto l’esistenza delle cause ostative oggetto della mera
“comunicazione”, ma anche la sussistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa”.
In questo modo venivano sensibilmente ampliati i casi delle situazione interdittive, non
più schematizzate esclusivamente in categorie predefinite. Il d.lgs. 490/1994 prevedeva
anche la realizzazione di collegamenti informatici tra amministrazioni e Prefetture per
velocizzare le procedure di rilascio ed eliminare il documento cartaceo. Tuttavia il
progetto non venne mai realizzato e questo fu uno dei motivi per cui il legislatore
1 G. ZGAGLIARDICH, E. MENGOTTI, La nuova certificazione antimafia, Milano, 1998, p. 9.
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