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dei quali l’impresa può considerarsi ragionevolmente assoggettata a tentativi di
condizionamento mafioso. Il legislatore si è fatto carico di queste esigenze con la legge 12
agosto 2010, n. 136 che delega il Governo ad adottare, entro il 7 settembre 2011, un
decreto legislativo volto a rivedere complessivamente la disciplina della documentazione
antimafia. È utile sottolineare che la legge delega impone l’assorbimento dell’intera
disciplina sia sostanziale che procedurale, in una norma di rango primario, operando
un’inversione di rotta rispetto a quanto avvenuto con il d.P.R. n. 252/1998. Tuttavia la
stessa legge delega all’art. 2 comma 1, lett. f, prevede che si faccia ricorso ad un
regolamento ministeriale per definire i settori a rischio nell’ambito dei quali deve sempre
essere richiesta l’informazione antimafia al Prefetto, costituendo di fatto, un intervento su
due livelli. Inoltre il legislatore ha temperato l’irrigidimento derivante dalla fonte primaria
prescelta, autorizzando il Governo nel triennio successivo, all’emanazione di uno o più
decreti correttivi. E appunto, dopo nove mesi, il Governo è tornato a porre mano al d.lgs.
n. 159/2011, avvalendosi delle facoltà consentite dagli artt. 1, comma 5 e 2, comma 4,
della legge di delegazione, per apportare attraverso un primo decreto correttivo, il d.lgs. 15
novembre 2012, n. 218, una serie di integrazioni e modificazioni. Il primo decreto
correttivo, in particolare, modifica diciotto articoli del Codice, tredici dei quali sono
contenuti nel libro II, riguardante quindi la documentazione antimafia, ed ha sottoposto
in questo modo la nuova disciplina, ad una robusta e preventiva opera di manutenzione.
Infine Il 13 ottobre 2014, termine ultimo per adottare decreti correttivi, il governo è
intervenuto di nuovo con il d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 con l’intento di adottare misure
di semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di
accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici ma anche di ampliamento dei
controlli preventivi sugli appalti. Il secondo decreto correttivo modifica nuovamente in
maniera intensa numerosi articoli del libro II: innanzitutto viene ridotto da
quarantacinque a trenta giorni il termine entro cui le Pubbliche amministrazioni possono
stipulare i contratti. Entro questo termine i Prefetti devono rilasciare le comunicazioni
antimafia, con la possibilità di effettuare dei controlli anche in seguito. Qualora le
Prefetture non siano state in grado di emanare tempestivamente la certificazione, il
contratto può in ogni caso essere stipulato ma sottoposto a condizione risolutiva
nell’eventualità che dai controlli effettuati ex post emergano situazioni ostative. Per
quanto riguarda le verifiche antimafia da svolgere, esse riguardano solo i familiari
maggiorenni dei titolari dell’impresa.

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