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periodo, come il cosiddetto ”Piano carceri”, nonché la ricostruzione delle località del
modenese colpite dal sisma del maggio 2012.
Tra i punti cardine previsti dalle Linee guida realizzate per tali esigenze vi è, ad
esempio, l’obbligo per le stazioni appaltanti, di richiedere sempre le informazioni al
Prefetto nei confronti delle imprese affidatarie di commesse e subcommesse,
indipendentemente dal loro importo o natura; la ribadita possibilità per i Gruppi
Interforze di effettuare accessi presso i cantieri pubblici, l’attribuzione ai Prefetti di
Milano e dell’Aquila di penetranti poteri di coordinamento delle attività preventive,
l’accentramento in capo a questi Prefetti della competenza a rilasciare le informazioni nei
confronti, rispettivamente, delle imprese impegnate nelle realizzazioni dell’EXPO e nella
ricostruzione post sisma3. Accanto a queste misure speciali, il legislatore è intervenuto per
integrare gli strumenti di controllo ordinario. Con il “pacchetto sicurezza 2009” (legge 15
luglio 2009, n. 94), il legislatore ha infatti introdotto norme volte ad escludere dagli appalti
pubblici, le imprese che non hanno denunciato gli episodi di estorsione e concussione
subiti, ed ha consentito ai Gruppi Interforze di accedere a tutti i cantieri per l’esecuzione
di appalti pubblici. Inoltre, con il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, è stato regolamentato il
procedimento per l’emissione delle informazioni “antimafia” adottate a seguito delle
operazioni di accesso. È evidente come, a fronte di queste modifiche normative fosse
sempre più avvertito il bisogno di una reductio ad unitem della disciplina, anche al fine di
evitare ridondanze e incertezze interpretative. A ciò si è aggiunta la necessità di tenere
conto dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa formatasi sulle informazioni
prefettizie che attestavano l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese
(cosiddetta interdittive o inibitorie “antimafia”). Il Giudice amministrativo infatti, negli
anni ha sempre tenuto fermo il principio secondo cui il Prefetto vanta un’ampia
discrezionalità nella valutazione degli elementi dai quali desumere l’esistenza di ingerenze
mafiose. Tuttavia, nel tempo si è registrato un orientamento, soprattutto dei Giudici di
primo grado, volto a sindacare in maniera sempre più penetrante e con esiti spesso
demolitori, i procedimenti prefettizi, attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di
potere. Ciò ha introdotto nel sistema un margine di incertezza sia per gli Uffici prefettizi,
chiamati a valutare situazioni complesse, sia per le imprese. Da qui l’esigenza di rivedere la
normativa in una direzione capace di fare maggiore chiarezza sui presupposti in presenza
3 Sul punto cfr: S. GAMBACURTA, La prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle attività
economiche, in F. RAMACCI, G. SPANGHER, IL SISTEMA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, Milano,2010, pp. 301-317.
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