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sollevando da responsabilità “chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
Tuttavia negli ultimi interventi del legislatore si è verificata un’incongruenza fra la
disciplina dei contratti pubblici e quella antimafia. Il d.l. n. 70 del 2011 ha infatti
modificato la lettera m-ter del citato art. 38, prevedendo che l’omessa denuncia delle
estorsioni e concussioni subita costituisca causa di esclusione dalle gare d’appalto soltanto
nei confronti dei soggetti che siano destinatari della proposta di applicazione delle misure
di prevenzione. Si tratta di una modifica che di fatto depotenzia lo sbarramento introdotto
dal “pacchetto sicurezza 2009”. D’altra parte, il decreto “correttivo” n. 218 del 2012 ha
evitato di compiere un’operazione di allineamento del Codice Antimafia a questa novella
del Codice dei contratti pubblici.
Questa scelta, pone tuttavia il problema di come il Prefetto possa verificare
l’esistenza di una simile situazione anche nella prospettiva della costituzione della banca
dati antimafia. Sotto il vigore dell’originaria versione della lettera m-ter dell’art. 38 del
d.lgs. n. 163/2006 il problema era di facile soluzione. Difatti, i casi di omessa denuncia
venivano segnalati dall’Autorità giudiziaria all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
che provvedeva ad inserirli nel database del proprio Osservatorio. In questo sistema era
ipotizzabile un collegamento tra la banca dati e il citato Osservatorio che avrebbe
consentito di rilevare l’esistenza della circostanza ostativa, mettendo il Prefetto in
condizione di poter avviare i dovuti controlli. In attesa della creazione di un collegamento
diretto fra Autorità giudiziaria e Prefetture, il primo decreto correttivo del 2012 con
l’inserimento nell’art.84 del comma 4 bis, ha realizzato un meccanismo di raccordo fra i
due organi, prevedendo che in caso di omessa denuncia, i Procuratori della Repubblica
procedenti comunichino i dati identificativi dell’impresa o associazione cui sono
imputabili le condotte ai Prefetti nella cui provincia:
a. hanno sede legale i soggetti ex art. 83, commi 1 e 2 che hanno richiesto il rilascio
della documentazione antimafia;
b. hanno sede legale le imprese o associazioni.
La norma individua l’Autorità prefettizia cui devono essere inviate le comunicazioni
in argomento, facendo ricorso ai criteri che definiscono la competenza al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia (artt. 87, comma 1, e 90, comma 1, del
Codice). Più in dettaglio, la novella sembra prevedere che l’Autorità giudiziaria debba
indirizzare prioritariamente la comunicazione al Prefetto nella cui circoscrizione si trova il
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