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prefettizia esercitava un potere meramente ricognitivo della sussistenza di cause
di divieto. Invece la lettera c) del medesimo art. 10, comma 7, configurava una
seconda tipologia di informazioni, fondata invece su accertamenti solo in parte
elencati, finalizzati ad appurare l’esistenza tentativi di infiltrazione mafiosa atti a
condizionare l’operatore economico controllato. In questo caso, il Prefetto era
chiamato ad esercitare un potere discrezionale sulla base del quale valutava se le
circostanze riscontrate erano indizianti di possibili ingerenze mafiose. Da ciò
conseguiva che l’eventuale informazione antimafia interdittiva aveva natura di
provvedimento accertativo-costitutivo.
2. Secondo altra giurisprudenza, ogni volta che il Prefetto era chiamato ad accertare
l’esistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione espressamente elencate
come tali dalla legge (art. 10 legge n. 575/1965 prima e art. 67 d.lgs. n. 159/2011,
oggi), egli svolgeva un’attività amministrativa vincolata. Le tre ipotesi contemplate
dall’art. 10, comma 7 del d.P.R. n. 252/1998 invece, non configuravano cause di
divieto ex lege, pertanto il Prefetto, era chiamato a valutare tali situazioni,
esercitando un potere di tipo discrezionale12. Le informazioni antimafia, secondo
questa visione, costituivano una categoria unitaria e le previsioni dell’art. 10,
comma 7 del d.P.R. n. 252/1998 dovevano intendersi solo come indicazione delle
fonti da cui “desumere” gli estremi del tentativo di infiltrazione mafiosa13.
Tuttavia è opportuno osservare che i divieti, le decadenze e le sospensioni derivanti
da provvedimenti giudiziari “antimafia” costituiscono cause di incapacità (speciali) a
contrarre con la pubblica amministrazione imposte dalla legge con appositi precetti
proibitivi. Trattandosi di limitazioni della personalità giuridica dei soggetti
dell’ordinamento, le norme in questione devono essere di stretta interpretazione, per cui
non sembra consentito ampliarne la casistica tramite interpretazione estensiva o analogica.
In aggiunta, va evidenziato che il Codice individua i provvedimenti giudiziari da cui
discendono le cause di incapacità antimafia unicamente all’art. 67 e non ne amplia la
casistica in relazione al rilascio della documentazione antimafia. Ne deriva che, nel sistema
delineate dal Codice, sono solo le circostanze delineate dal citato art. 67 a produrre un
effetto automaticamente interdittivo alla stipula o al mantenimento in essere di rapporti
contrattuali con la pubblica amministrazione.
12 TAR Campania, Sez. III, 12 ottobre 2001, n. 4553.
13 TAR Veneto. Sez. I, 7 marzo 2008, n. 567.
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