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ragionevole ritenere che anche in questi casi, il peso probatorio gravante sul Prefetto sia
attenuato. Risulteranno quindi, sufficienti, elementi a sostegno che evidenzino momenti di
collegamento tra il soggetto scrutinato e consorterie criminali che non abbiano la
rilevanza di quelli richiesti per l’emissione delle informazioni sulla base unicamente degli
accertamenti previsti dalle lett. d) ed e) del medesimo articolo.
Altre considerazioni sono da farsi per le ipotesi contemplate dall’art. 91, comma 6
del Codice, le quali fanno riferimento a illeciti, già accertati dall’Autorità giudiziaria o
amministrativa. Il Codice, pur qualificandole come possibili situazioni spia della contiguità
mafiosa, le considera da sole insufficienti a fondare un giudizio di esistenza dei tentativi di
infiltrazione mafiosa. Perché si possa arrivare a formulare un simile giudizio il Codice
richiede che, attraverso gli accertamenti disposti dal Prefetto, venga verificato il carattere
di strumentalità degli illeciti all’attività di organizzazioni criminali. Si può allora concludere
che l’art. 91, comma 6 non attribuisce a queste circostanze un’immediata rilevanza
significativa sul piano della deduzione del rapporto di contiguità mafiosa. La loro presenza
è invece sintomatica della necessità per il Prefetto di procedere ad ulteriori verifiche.
L’art. 84, comma 4, lett. f) prevede inoltre che i tentativi di infiltrazione mafiosa
possano essere desunti anche da mutamenti degli assetti, proprietari e gestionali
strumentali ad eludere la normativa sulla documentazione antimafia. La previsione appare
logicamente collegata con quella di cui all’art 86 comma 3 del Codice che prescrive alle
imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’informazione antimafia di comunicare entro
trenta giorni le modificazioni degli assetti “societari e gestionali” dell’impresa.
L’adempimento di tale obbligo rappresenta, infatti, l’occasione che consente al
Prefetto di azionare i controlli sui soggetti protagonisti di queste modificazioni e quindi di
verificare, anche al di fuori di una richiesta formulata dalle Amministrazioni ex art. 83,
commi 1 e 2. del Codice ed in un momento successivo, l’eventuale sopravvenienza di
tentativi di ingerenza mafiosa. Si tratta di una fattispecie assolutamente innovativa del
sistema delle cautele antimafia, sulla quale è opportuno soffermare l’attenzione. Va
innanzitutto osservato che l’ipotesi in oggetto si riferisce esclusivamente a una specifica
tipologia di soggetti giuridici nei cui confronti possono essere rilasciate le informazioni
antimafia, e cioè le imprese, siano esse individuali o in forma collettiva. Perché la
situazione di cui all’art.84 comma 4 lett. f) ricorra, è necessario innanzitutto che si sia
verificato un mutamento in uno dei seguenti elementi dell’impresa:
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