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dell’accesso ai cantieri che il Codice disciplina all’art. 93. Proprio attraverso questi
controlli emergono più facilmente i casi di subappalti affidati ad imprese colluse o
comunque riconducibili alla criminalità organizzata. Va sottolineato tuttavia che i Giudici
amministrativi hanno sostenuto che il mero affidamento di lavori a imprese controllate o
riconducibili alla delinquenza mafiosa non è da solo idoneo a concludere per la
permeabilità della ditta affidante ai condizionamenti malavitosi. Tale circostanza deve
essere accompagnata da ulteriori elementi atti a dimostrare una relazione di contiguità39.
f. Presenza fra le maestranze di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali
Altra situazione, che gli accessi ai cantieri consentono di verificare, è la presenza tra i
dipendenti dell’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, di soggetti riconducibili,
ad ambienti della criminalità organizzata. La giurisprudenza amministrativa anche in
questa occasione ha osservato l’illogicità di far derivare un pericolo di tentativo di
infiltrazione mafiosa unicamente da queste presenze. Affinché esse possano considerarsi
significative della contiguità mafiosa è necessario che il Prefetto riscontri condotte
preordinate ad alimentare ulteriori attività criminose, quali, ad esempio, comportamenti
ascrivibili alla sfera dell’intimidazione di stampo mafioso o il consolidarsi di rapporti e
frequentazioni con ambienti malavitosi 40 . Secondo un orientamento della dottrina, le
situazioni sintomatiche devono essere apprezzate tenendo di vista il grado di
condizionamento mafioso dei vertici aziendali e la caratterizzazione dell’impresa quale
veicolo dell’influenza criminale. È stato evidenziato che questa tipologia di
condizionamento ha una duplice connotazione, una attinente l’organizzazione
dell’impresa ed un’altra di tipo finalistico. Ciò presupporrebbe sia la presenza di soggetti
legati ad organizzazioni malavitose nei centri decisionali dell’impresa, sia il perseguimento
di fini che agevolano direttamente o indirettamente, sodalizi di tipo criminale41.
Quanto alla natura del potere esercitato dal Prefetto, è pacifico che esso sia
schiettamente e ampiamente discrezionale 42 . Da ciò discende, che le informazioni
“antimafia” che attestano l’esistenza di infiltrazioni criminali in una data impresa sono
sindacabili da parte del Giudice amministrativo solo sul piano di alcune figure
sintomatiche dell’eccesso di potere, come l’illogicità e il travisamento dei fatti, anche sotto
39 TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 13 luglio 2011, n. 276.
40 TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 13 luglio 2011, n. 276.
41 Cons. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4737.
42 Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 1916.
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