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rescindere il contratto o di denegare il provvedimento o finanziamento richiesto nei limiti
della discrezionalità riconosciuta dalla legge. Questo tipo di provvedimenti sono stati
denominati nella prassi “informazioni atipiche” o “supplementari”.
Il Prefetto quindi, veniva chiamato a formulare un giudizio in concreto sulla base
della rilevanza degli elementi acquisiti in relazione al tipo di rapporto con la pubblica
amministrazione per il quale era stato richiesto il rilascio delle informazioni. Pertanto la
medesima circostanza poteva essere oggetto di una valutazione diversa a seconda delle
situazioni, ad esempio i reati contro l’ambiente, ad eccezione dell’art. 260 del d.lgs.
157/2006, potevano essere considerati come elementi rilevanti per le imprese che
operano nel settore dello smaltimento e gestione dei rifiuti e non rilevanti per altre
imprese. Con il tempo, le informazioni “atipiche” avevano assunto una rilevanza sempre
maggiore nel sistema delle cautele antimafia grazie anche ai protocolli di legalità stipulati
tra le Autorità di pubblica sicurezza e le stazioni appaltanti. I protocolli in questione
contenevano pattuizioni, in virtù delle quali le stazioni appaltanti si impegnavano ad
inserire nei contratti di appalto, clausole che consentivano loro di rescindere i contratti
stessi in presenza di un’informazione antimafia “atipica”. Per quanto riguarda il contenuto
delle informazioni atipiche, esse attestavano da un lato l’assenza di situazioni di
interdizione o di infiltrazione mafiosa, altrimenti avrebbero formato oggetto di
un’informazione antimafia “classica”, dall’altro, la comunicazione dell’esistenza di
elementi di sospetto o comunque di rilievo sul piano dei requisiti di affidabilità. Questa
forma di comunicazione era priva di effetti interdittivi, ma consentiva all’amministrazione
ricevente di azionare gli ordinari strumenti di discrezionalità al fine di valutare l’avvio o il
prosieguo del rapporto con il soggetto interessato46.
Il Codice antimafia, nella sua versione originaria, aveva previsto la soppressione
delle informazioni atipiche. Ciò era avvenuto tramite l’abrogazione dell’intero d.P.R. n.
252/1998 e dell’art. 1 septies del d.l. n. 629/1982, disposta dall’art. 120, comma 1, del
Codice antimafia. Inoltre non avveniva l’inserimento nel Codice stesso di altre previsioni
atte a riconoscere al Prefetto un analogo potere di collaborazione interistituzionale. Ne
consegue che per effetto dell’entrata in vigore del libro II del d.lgs. n. 159/2011, il
Prefetto concludeva il procedimento di emissione della documentazione antimafia o con
un provvedimento liberatorio o con un provvedimento interdittivo.
46 In tal senso cfr. in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2009, n. 7777; in dottrina R. DE NICTOLIS,
MANUALE DEGLI APPALTI PUBBLICI, Roma, 2008, pp. 640-642 e S. CACACE, Tutela antimafia e grandi opere,
contenzioso e giurisprudenza, in www.giustizia-amministrativa.it.
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