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misura di prevenzione, disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere
         l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca.
      La legge 15 luglio 2009, n. 94, all’art. 2, comma 9, lett. a), ha inoltre modificato l’art.
104 e introdotto l’art. 104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 in tema di modalità
esecutive del sequestro, e contestualmente ha sostituito l’art. 2 quater della legge 31 maggio
1965, n. 575 al fine di rendere più efficace la disciplina del sequestro dei beni conseguenti
all’applicazione delle misure di prevenzione, richiamando le modalità esecutive indicate nel
citato art.104 al fine di rendere più agevoli anche le fasi di esecuzione del sequestro di
prevenzione. È stata inoltre ulteriormente ampliata la categoria dei destinatari delle misure di
prevenzione antimafia inserendo gli indiziati del delitto previsto dall’art. 12 quinquies, comma
1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
      Il decreto 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modifiche nella legge 31 marzo
2010, n. 50 ha rappresentato una svolta nel sistema di gestione e destinazione dei beni
sequestrati, da tempo ritenuta indispensabile per il superamento delle difficoltà che hanno
caratterizzato la precedente disciplina fondata su due distinte fasi di amministrazione dei
beni, rimesse, la prima, all’Autorità giudiziaria fino alla confisca e la seconda all’Agenzia
del demanio e poi al Prefetto, per la fase successiva della destinazione per finalità
istituzionali e di utilità sociale; tale sistema si è rivelato l’ostacolo più grave a una rapida ed
efficace destinazione dei beni.
      L’incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro e alla
confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose ha determinato una duplice urgenza: da
un lato, quella di approntare uno strumento idoneo ad assicurare una migliore
amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, notevolmente aumentati per effetto delle
più incisive politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall’altro, quello di consentire
la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al
patrimonio dello Stato.
      Il decreto-legge che ha istituito l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha radicalmente
innovato la disciplina prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e la disciplina del
sequestro preventivo adottato nell’ambito del procedimento penale ai fini della confisca
prevista, per alcune tipologie di reato, dall’art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.
nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

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