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L’astratta appartenenza ad una delle categorie, non è sufficiente a formulare un
giudizio di pericolosità, in quanto occorre valutare la sua esistenza in concreto, dovendola
escludere in presenza di comportamenti reiterati scarsamente significativi. La necessità di
un accertamento della pericolosità sociale è espressamente menzionato nell’art. 6 del
codice antimafia, secondo cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere
applicata “alle persone indicate nell’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica”. Tale regola può essere applicata anche per le altre misure di prevenzione e
riguarda oggi anche i soggetti indiziati di appartenere ad associazione mafiosa. In passato
per essi prevaleva la regola di presunzione di pericolosità, per cui chi entrava a far parte
dell’organizzazione, lo faceva per sempre sino alla morte71. L’automatismo applicativo di
tale misura veniva censurato dalla dottrina, che ha visto nel superamento del giudizio
concreto di pericolosità, una reintroduzione delle categorie passate per “tipo di autore”,
contrastanti con i principi della Costituzione. Del medesimo avviso è la Corte di
Cassazione, che ha escluso la possibilità di “scorciatoie probatorie” in una materia così
delicata, che coinvolge i diritti di libertà delle persone72. La Corte ha precisato che di
presunzione si può parlare solo per indicare la continuità del vincolo associativo, come
riflesso della prova della appartenenza del soggetto, da modulare in base al tempo decorso
dall’ultima manifestazione indiziaria. Pertanto, l’effettività della pericolosità sociale va
sempre accertata anche rispetto ai casi di pericolosità qualificata. L’unica deroga ammessa
è quella della prova della sua attualità, da cui si può prescindere, nel caso di applicazione
disgiuntiva delle misure di prevenzione patrimoniale (art. 18 d.lgs. 159/2011).
Tuttavia, anche in questo caso, permane sempre la necessità di evidenziare la
pericolosità del proposto, anche se limitatamente all’epoca dell’acquisto del bene, senza di
essa infatti, le misure patrimoniali perderebbero il loro fondamento giuridico divenendo di
dubbia legittimità costituzionale.
3. La prova della pericolosità sociale
La prova del giudizio di pericolosità sociale costituisce il tema centrale dell’istituto,
da cui dipende la sua stessa tenuta, sotto il profilo della legittimità ed effettività della sua
funzione.
71 Cass. pen. sez. VI, sent. n. 499 del 9 gennaio 2009.
72 Cass. pen. sez. I, sent. n. 17932 del 13 ottobre 2010.
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