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Per tali ragioni, altri autori hanno ritenuto che, l’inserimento nella disposizione della
congiunzione “nonché”, avrebbe comportato una differenziazione dell’onere della prova,
richiedendo la sufficienza indiziaria solo per la sproporzione dei beni, mentre sarebbe
necessario la prova piena per la dimostrazione diretta (con altri elementi) della
provenienza illecita dei beni.

      Tale tesi non sembra invece compatibile con il carattere unitario della norma sulla
confisca, che richiede, rispetto ad entrambi i tipi di prova, la dimostrazione che i beni
siano “frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego”. In realtà, nel modificare il
testo previgente, il legislatore non intendeva innovare il regime della prova, ma soltanto
adeguare la confisca di prevenzione a quella penale, ritenendo che ciò potesse agevolarne
l’applicazione, senza tenere in debito conto le differenze sostanziali esistenti tra i due
istituti. Nel procedimento di prevenzione, infatti, mancando una sentenza di condanna
come nell’ipotesi dell’art. 12 sexies, la prova si deve necessariamente fondare sulla
dimostrazione della provenienza illecita dei beni, senza la quale la misura sarebbe priva
della sua ragione giustificativa e in contrasto con la Costituzione.

      Di conseguenza, la sproporzione dei beni rileva quale indizio dell’origine illecita del
patrimonio del soggetto, alla stessa stregua della prova diretta della provenienza illecita,
rispetto alla quale non può che operare in via alternativa. In tal senso propende anche il
dato letterale della norma (art. 24), che considera la sproporzione una delle prove
possibili, per giungere a dimostrare la provenienza illecita dei beni, alla pari di quella
ricavata attraverso elementi diretti. Tale soluzione sarebbe coerente anche con le norme in
tema di “amministrazione dei beni connessi ad attività economiche” (art. 34 d.lgs.
159/2011), che richiedono per la confisca solo una prova indiziaria per la confisca,
benché si tratti soltanto di terzi che hanno agevolato l’attività mafiosa. Ne deriva che, al di
là delle modifiche formali intervenute, ancor oggi non sussiste alcuna divergenza nella
prova tra il sequestro e la confisca, fondati sui medesimi presupposti.

      L’unica differenza è nell’intervento del proposto nella fase della confisca, il quale può
far valere il proprio diritto di difesa, dimostrando “la provenienza legittima” del bene: prova
che consente una cognizione piena della vicenda e al provvedimento finale di avere una
maggiore attendibilità ed efficacia. Tale soluzione è confermata anche dalla giurisprudenza
di merito e di legittimità, che ha escluso l’intervento di modifiche sostanziali alla disciplina,
essendo ammesso il sequestro e/o la confisca “sia dei beni il cui valore risulti
sproporzionato alla capacità reddituale del proposto sia dei beni che risultino essere frutto

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