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Tuttavia, non appare ancora superabile il dato testuale (art. 20 e 24 codice antimafia),
che ritiene sufficiente la prova della sproporzione, in aggiunta a quella della pericolosità
sociale del proposto, per richiedere il sequestro e la confisca dei beni nella sua disponibilità.
Il calcolo della sproporzione si effettua raffrontando il valore dei singoli beni con il reddito
del soggetto pericoloso dichiarato a fini fiscali e/o quello delle sue attività economiche.

      L’accertamento segue un iter logico, che ha inizio con l’individuazione del
patrimonio nella disponibilità del proposto o viceversa con l’accertamento del reddito.
Questa è un’operazione particolarmente complessa per la varietà delle fonti di reddito, il
frequente ricorso a prestanome o ad altre forme di occultamento del patrimonio, anche
con transazioni internazionali. A tale fine, oltre alle consuete interrogazioni delle banche
dati a disposizioni delle forze di polizia (Camera di Commercio, Anagrafe tributaria,
Catasto, Conservatoria Immobiliare, ACI, Motorizzazione), assume particolare rilievo la
lettura degli atti dei procedimenti penali (in particolare i provvedimenti giudiziali e degli
atti di indagine), nell’ottica differente delle indagini patrimoniali, da cui si possono ricavare
importanti informazioni sui beni nella disponibilità del proposto, sulla origine delle risorse
e sulle intestazioni fiduciarie. Nel compendio patrimoniale vanno considerati l’insieme dei
beni immobili, mobili registrati, società, disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli, con
tributi statali), a qualsiasi titolo nella disponibilità del proposto. I beni devono essere
valutati secondo i valori di mercato ricorrendo a parametri oggettivi (es. per i beni
immobili, la borsa immobiliare). La valutazione dei beni, in mancanza di riferimenti certi,
comporta un certo margine di discrezionalità da parte dell’organo proponente, che rende
spesso necessario, nella fase successiva al sequestro, la nomina di un perito, per una più
precisa ponderazione dei valori. Le quote sociali vengono indicate con il loro valore
nominale o reale se più elevato, accertato mediante l’esame degli atti di cessione, scritture
contabili, accertamenti bancari, dichiarazioni testimoniali.

      Nel caso di impresa, oltre alle quote sociali, si devono individuare anche i beni
aziendali, che potranno essere oggetto di sequestro. In base al principio di proporzione, se
il proposto è titolare di quote minoritarie il sequestro verrà effettuato pro-quota, se invece
ha la maggioranza oppure se esercita un controllo effettivo sull’intera società, il
provvedimento riguarderà l’intero complesso aziendale, per sua natura avente carattere
unitario e infungibile92.

92 Cass. pen., sez. V, sent. n. 17988 del 30 gennaio 2009.

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