Page 262 - Quaderno 2017-4
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L’evento a norma dell’art. 40 c.p.188 deve essere ritenuto la conditio sine qua non
del danno psichico cagionato. Tra evento lesivo e danno psichico deve intercorrere
il criterio d’esclusione, vale a dire eliminare ogni altra possibile causa del danno.

      Nella scienza forense è quindi di primaria importanza dimostrare il nesso
causale ricorrendo al legame tra causa, concausa e occasione (quest’ultimo è un
concetto recentemente poco utilizzato):

      a. La causa, intesa come evento lesivo, deve avere alcune caratteristiche:
         1. antecedenza: la causa deve precedere l’effetto;
         2. necessità: si esclude la presenza di un altro avvenimento causa del danno;
         3. sufficienza: l’attitudine a cagionare un effetto.

      b. La concausa è l’elemento che agisce in concomitanza con altri fattori, ma
         che da solo non è sufficiente a cagionare il fatto lesivo.

      c. L’occasione, come circostanza favorevole a generare l’evento (es. uno
         spavento può provocare la morte in un cardiopatico, mentre non ha
         conseguenze su un soggetto sano).

      Il lavoro del consulente consiste allora nel poter individuare e valutare l’esistenza e la
qualità del nesso causale; si tratta di effettuare una ricostruzione dei fatti e dei vissuti ora per
allora189.

      La valutazione del danno psicologico deve tenere conto della successione
temporale, della situazione antecedente il fatto, della presenza di patologie preesistenti,
attraverso una ricostruzione narrativa dei fatti che analizzi la condotta comportamentale
dell’individuo prima e dopo l’evento lesivo, anche con l’acquisizione di testimoni
privilegiati, congiunti o altre figure informate sui fatti. Inoltre, il consulente deve
considerare quei fattori che contribuiscono all’evoluzione del disturbo:

      1) gli eventi concernenti il fatto dannoso (la gravità del fatto stesso, la durata
         temporale dell’evento traumatico);

      2) gli eventi antecedenti (deficit cognitivi o disturbi di personalità già esistenti,
         “fattori di rischio” come un contesto familiare multiproblematico o un
         contesto ambientale sfavorevole);

188 Art. 40 c.p.: “…nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o
   pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione…”.

189 F. PETRUCCELLI, I. PETRUCCELLI, Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano, 2004.

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