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stress non riportino alcun disturbo psichico reattivo, a differenza di altri soggetti che
dinanzi ad avvenimenti con un livello di stress minimo evidenziano particolari
disturbi psichici reattivi.

      Precisando che non occorre un fattore predisponente nel soggetto al fine di
riscontrare un danno psicologico, l’esperto ha il compito di appurare:

      a) se il disturbo è causa esclusiva dell’evento dannoso,
      b) se il disturbo si è aggiunto ad altri senza aggravare complessivamente le

         condizioni della persona,
      c) se il disturbo ha favorito la manifestazione di sintomi che altrimenti

         sarebbero rimasti celati,
      d) non vi è alcun disturbo o questo si è risolto in un breve lasso di tempo

         senza riportare conseguenze.
      La Cassazione193 ha stabilito, trattando un caso in cui la “predisposizione
paranoide” di un lavoratore non sarebbe stata ritenuta idonea a spezzare il
collegamento eziologico esistente tra il danno psichico subito dal dipendente e i
comportamenti persecutori posti in essere dai colleghi, di cui erano a conoscenza i
responsabili aziendali. Possiamo dunque affermare che il nesso di causalità tra il
mobbing ed il danno alla salute subito dal lavoratore non è escluso qualora l’illecito
comportamento del mobber, consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel
tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione, abbia
cagionato al mobbizzato un danno alla salute; in questo caso l’eventuale fragilità del
lavoratore o la preesistenza di disturbi psichici non valgono ad interrompere il nesso
causale tra l’affezione riscontrata e le molestie subite, dovendosene invece tenere
conto ai fini della valutazione del danno.
      Riprendendo una affermazione di Castiglioni: “ciascuno ha diritto alla integrità
della propria salute fisica-psichica, così come è, che goda della proverbiale salute di ferro, sia che
soffra di un fragile equilibrio psichico194”.
      In un’altra precedente pronuncia, sempre riguardo al tema delle concause, la
Cassazione195 ha deliberato che, una volta accertato che un demansionamento è
stato la causa totale di una malattia nervosa e causa solo parziale di infarto

193 Cassazione civile, n. 18262 del 29 agosto 2007.
194 R. CASTIGLIONI, Il problema del nesso di causalità materiale, in DANNO PSICHICO, Brondolo,

   Marigliano, Milano, 1996.
195 Corte di Cassazione n. 12339 del 5 novembre1999, nel sito www.legge-e-giustizia.it

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