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sufficientemente motivati. Nella prassi, in caso di perizia medico-legale o comunque
di attività particolarmente tecniche e specializzate le valutazioni del consulente sono
sempre accettate dal giudice a livello tecnico, anche se spesso queste deficitano dal
punto di vista giuridico-processuale.

      Dopo una panoramica generale e certamente non totalmente esauriente sul
ruolo del Consulente tecnico d’ufficio, trattiamo i compiti del medico legale nelle
funzioni di ausiliario del giudice.

      Il medico legale, chiamato a svolgere una perizia, dovrà prima di tutto definire
il nesso di causalità tra il mobbing e il danno patito dalla vittima e successivamente,
in caso di presenza di un rapporto causale tra di essi, potrà quantificare a fini
risarcitori.

      Nelle trattazione delle vertenze di mobbing è indispensabile l’intervento di un
perito, che abbia una specifica esperienza tecnica del settore; il medico legale gli si
dovrà affiancare per una valutazione sul nesso di causalità e la definizione delle
pretese risarcitorie. Il medico legale opera, dunque, come consulente tecnico
d’ufficio, quindi con il ruolo di ausiliario del giudice. Pertanto, egli è o, quanto
meno, dovrebbe essere, un arbitro imparziale chiamato a sostituire il Giudice in una
valutazione tecnica e specifica che esula dalla competenza squisitamente giuridica:
deve operare in modo equo ed obiettivo, avvalendosi degli atti del processo, delle
argomentazioni difensive di entrambe le parti e dei verbali d’udienza, tenendo conto
esclusivamente di quei fatti che risultino già provati o, comunque altamente
verosimili. Può, quindi, essere richiesto al medico legale un giudizio riguardante tra
l’altro la durata della malattia, dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni,
la permanenza della malattia e l’eventuale pericolo per la vita. Anche nei casi di
mobbing, quindi, compito preliminare ed esclusivo del medico legale, ai fini di una
corretta valutazione del danno alla persona, è quello di conoscere i vari fondamenti
giuridici di proiezione dello stesso.

      A livello operativo il consulente dovrà utilizzare tra le diverse tecniche
d’indagine e metodi di valutazione, ricomprese in tutte le scienze applicative e
strumentali, quelle che più si attagliano agli obiettivi specifici da perseguire. Data la
complessità dell’argomento si auspicherebbe che più soggetti intervenissero
all’interno del riconoscimento del mobbing e dei suoi danni: in sede di diagnosi
sarebbe efficace l’intervento di un esperto psicologo del lavoro eventualmente

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