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La nomina dell’esperto nel processo si rende necessaria quando gli oggetti in
contesa non hanno la possibilità di trovare accertamento diretto da parte del giudice
istruttore attraverso gli elementi ricavabili dagli atti di causa o mediante i mezzi
istruttori esperibili e, quando anche ciò fosse possibile, nell’ipotesi in cui il
magistrato ritenga necessario avvalersi per l’espressione del proprio giudizio di un
parere tecnico. L’attività del CTU può configurarsi in due distinte modalità che
conducono alla decisione della controversia. Tali connotazioni sul ruolo del
Consulente tecnico d’ufficio sono state riprese più volte da pronunce della Suprema
Corte di Cassazione:

      “Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso
accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente); nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi
di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati
dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza
che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei
propri diritti all’attività del consulente; in questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte
quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il
suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che
impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento199.”

      Nel secondo caso, la perizia non sarà un’attività prettamente istruttoria, ma
diventa una deduzione, una valutazione dei fatti, anche se in nessun caso è possibile
che la consulenza tecnica si traduca in un’attività giudicante, in quanto tale
responsabilità è rimessa esclusivamente al giudice.

      Ancorché la consulenza tecnica di ufficio non sia da ritenersi prova nel
processo, ma solo un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità del giudice, può
tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve in uno strumento, oltre
che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili
esclusivamente con il ricorso all’accertamento specialistico e a determinate
cognizioni di carattere tecnico200. In ogni caso la valutazione della relazione peritale
è riservata al giudice in quanto peritus peritorum, che non sarà vincolato ai risultati
pervenuti dal consulente se non li ritiene condivisibili, convincenti e

199 Cassazione Civile, Sezioni Unite,. n. 9522, 4 novembre 1996.
200 FREDIANI, op. cit.

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