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È utile rammentare che il paziente non può essere del tutto attendibile, quindi
attraverso una anamnesi particolarmente approfondita si dovranno scorgere le fasi
attraverso le quali si sviluppa il mobbing. Una volta accertata l’esistenza di una
malattia e individuatane l’entità clinica, compito del medico legale sarà correlarla
causalmente alla condotta mobbizzante patita dal periziando. Questa attività è stata
cristallizzata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10037 del 2015, che ha messo
in evidenza i sette parametri previsti per il riconoscimento del mobbing,
riprendendo una pratica già utilizzata precedentemente da parte degli psicologi, ma
mai trascritta formalmente. Infatti, precipuo compito della medicina legale è di
valutare la natura e l’origine di un evento ad espressività biologica, ma rilevante sul
piano giuridico e le conseguenze che da esso derivano in termini di “gravità” con
ricadute diverse sullo stato di “salute” della persona186. Solo a seguito di queste fasi
prodromiche sarà possibile andare a definire in termini qualitativi e quantitativi il
tipo di danno che dovrà essere risarcito.
1) Riconoscimento del nesso di causalità
I rapporti intercorrenti tra le varie fasi che conducono all’evento e le sue
conseguenze devono essere analizzati secondo un rapporto causale. L’analisi delle
sequenza causale fra due eventi va effettuata sulla base di leggi scientifiche che
motivino il passaggio da un anello all’altro della catena causale in un continuum di
modificazione che conduce al risultato finale, che sarebbe diverso se qualcuno di
quegli anelli venisse a mancare o fosse modificato.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, per accertare la sussistenza
del nesso causale (o eziologico) non è sufficiente stabilire l’esistenza di un rapporto
di sequenza tra un comportamento e un determinato evento; occorrerà, invece, che
tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un rapporto di
regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza normale
dell’antecedente (cosiddetto giudizio di probabilità ex ante)187.
186 M. BACCI, Norme, procedure e prassi nella Medicina Legale in materia penale, Università degli studi di
Perugia, http://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/IMPORT/CTU/Bacci_k.pdf
187 BACCI, cit.
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