Page 259 - Quaderno 2017-4
P. 259
figura centrale nella valutazione preventiva del fenomeno e dovrebbe essere
necessariamente formato sul tema specifico del mobbing. Allo specialista psichiatra
è affidato il compito di enunciare una diagnosi clinica differenziale tra un disturbo
dell’adattamento e un più importante disturbo post traumatico da stress.
Dovrà fornire una accurata valutazione della personalità del mobbizzato
identificandone i problemi adattativi di personalità, la capacità di interazione con
l’ambiente lavorativo e i limiti soggettivi di ipersuscettibilità a stress lavorativi
generici .
Il medico legale sviluppa la sua attività secondo le linee guida stratificate in
anni di pronunce giurisprudenziali che hanno tentato di sopperire alla mancanza di
una normativa specifica, delineando comunque una disciplina sempre più precisa per
la tutela delle vittime. La figura del medico è altrettanto importante dato il suo
coinvolgimento nella cura delle patologie o dei disturbi connessi alla situazione di
disagio lavorativo o in sede di valutazione del danno biologico correlato al mobbing.
In questo senso, il medico dovrebbe, per logica, entrare in gioco solo dopo l’esito
positivo dell’accertamento psicologico sul mobbing. Ciò gli permetterebbe di
avvalersi di tale precedente valutazione da parte dello psicologo per risolvere il
punto forse più controverso (e oggettivamente debole) delle perizie medico legali in
tema di mobbing, ossia il riconoscimento del nesso causale tra patologia e ambiente
lavorativo.
Il ruolo del medico così definito non è e non deve in nessun modo essere
considerato come subordinato o di second’ordine: al contrario esso permane
esclusivo e indispensabile nell’accertamento del danno biologico e, semmai, risulta
facilitato dal lavoro a monte dello psicologo, che gli consente di avere un quadro
completo ed evitare azzardi183. Ciò comporta che quando viene disposta una perizia,
molto spesso il medico legale non ha a disposizione il primo degli elementi di
valutazione, ossia non sa se la condizione lavorativa ritenuta ingiusta e denunciata
dal periziando sia davvero riconducibile al mobbing e, comunque, non ha elementi
oggettivi per valutare la idoneità a nuocere della condotta ritenuta ingiusta
(indipendentemente dal fatto che lo sia o meno) e, soprattutto, a cagionare l’evento
dannoso184.
183 H. EGE, Mobbing: etica e complementarietà dei ruoli professionali, http://www.mobbing-prima.it
184 C. CRUCIANI, Il mobbing come fenomeno sociale e valutazione medico legale, www.altalex.com, 2009.
- 257 -

