Page 254 - Quaderno 2017-4
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dell’insicurezza e della valorizzazione delle proprie capacità. Il disagio
derivante dal mobbing trova espressione evidente in un’alterazione dei
livelli interpersonali, non solo per le condizioni di stress in cui viene a
trovarsi il soggetto, ma anche per una serie di comportamenti e disequilibri
creati dal mobber.
- Livello dell’organizzazione: la diagnosi di mobbing richiede quindi l’analisi del
sistema organizzativo e delle variabili implicate, oltre a quella degli altri due
livelli sopra indicati. Nel mobbing il clima organizzativo esprime un disagio
profondo: le percezioni di chi vive tale condizione appaiono
profondamente alterate ed il malessere avvertito colpisce gradualmente e
progressivamente l’individuo in quanto tale, il gruppo quale insieme sociale
e l’organizzazione quale complesso sistema di significato. Anche se questo
livello di analisi è di grande interesse per gli studiosi comporta una
complessità di intervento, perché operare in tale spazio significa entrare
nell’intimo delle organizzazioni.
Alcune delle difficoltà più consistenti che si possano presentare in ambito di
valutazione del mobbing si possono riassumere nell’assenza di raccolta anamnestica
pregressa e ricevuta unicamente dalla vittima, l’assenza di verifica riguardo a tali
dichiarazioni, l’indifferenza e il poco ausilio che spesso è presente da parte di
colleghi e superiori nell’ambiente lavorativo e la prospettazione di spiegazioni
mono-causali.
Le difficoltà citate devono essere affrontate con una strategia precisa e
rigorosa sia per la loro valenza da un punto di vista giuridico sulla rilevanza del
danno, ma soprattutto per la valutazione dell’esistenza del nesso causale tra gli
eventi mobbizzanti e il disturbo psichico. Non si può escludere a priori la possibilità
di falsi positivi, ma se ne può ridurre la frequenza, mediante una rigorosa osservanza
dei seguenti punti:
- dichiarazione autocertificata della situazione di lavoro da parte del soggetto;
- identificazione del livello di attendibilità del paziente ed esclusione di un
possibile disturbo fittizio;
- accertamento del fatto che l’esordio del disturbo attuale sia successivo al
fatto lesivo;
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