Page 249 - Quaderno 2017-4
P. 249

anche qualora i disagi subiti dalla vittima non ammontino ad una vera e propria sindrome
suscettibile di descrizione e accertamento nosografico, ma siano oggettivamente riscontrabili in
processo, sarà possibile imporre all’autore del danno il suo risarcimento168.

      I criteri di liquidazione riconosciuti per le singole sottocategorie di danno
individuate nell’ambito del danno non patrimoniale risentivano, soprattutto in
riferimento al mobbing, dell’ impostazione che prevedeva una tripartizione del
danno, utilizzando criteri di quantificazione totalmente differenti per ogni tipologia
di danno. Tale impostazione ha subito profonde modificazioni a seguito della già
menzionata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972
del 2008, con cui è stato affermato che il danno non patrimoniale è categoria generale non
suscettiva di divisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare non può farsi
riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso
questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso
l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia
confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale
tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata
dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod. civ., che rimane soddisfatta dalla tutela
risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione169.
Con il nuovo indirizzo giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite viene infatti
ribadito che la componente esistenziale del danno non patrimoniale subito dal
lavoratore deve comunque essere riconosciuta non come distinta ed autonoma
sottocategoria di danno risarcibile, bensì nell’ambito della più ampia categoria di
danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è assicurata dalla lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. nel suo combinato disposto con
l’art. 32 Cost. (quanto all’integrità psicofisica), nonché con gli art. 1, 2, 4 e 35 Cost.
(quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore), che fanno riferimento a
diritti inviolabili, la cui lesione, come sostenuto dalla Corte, dà luogo a risarcimento dei
pregiudizi non patrimoniali di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale170. A seguito di
questa pronuncia si può asserire che il sistema risarcitorio è bipolare e prevede la
contrapposizione di due sole categorie di danno risarcibile, quali quella patrimoniale

168 P. G. MONATERI, op. cit., 2002.
169 Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26972 del 2008, principi già enunciati dalle sentenze n.

   15022/2005; n. 11761/2006; n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri.
170 Ibidem.

                                                            - 247 -
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254