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Il danno esistenziale risultava essere una “zona grigia”, tra danno biologico e
danno morale, che colmava le lacune delle prime due attraverso la creazione di
nuove figure giuridiche di danno capaci di garantire un’appropriata tutela a tutte
quelle situazioni di trauma profondo, disagio insanabile, di sofferenza ingiusta, di
arbitraria e pregiudizievole alterazione e compromissione della personalità morale ed
esistenziale dell’essere umano. Come ripreso anche in una nota sentenza del
Tribunale di Milano del 2006, il danno esistenziale risultava identificabile in quella
alterazione della qualità della vita che si estrinseca nella lesione della personalità del soggetto nel
suo modo di essere sia personale che sociale, autonomo e differente sia dal danno morale cosiddetto
soggettivo, che non ne è assorbito, sia dal danno biologico167.

      La Suprema Corte già in precedenza si era pronunciata riguardo ad un danno
definito esistenziale, distinto dal danno biologico in senso stretto o danno alla salute,
inteso come la lesione all’integrità fisica o psichica, cioè una patologia oggettiva che
si accerta secondo precisi parametri medico-legali, riconducendolo al pregiudizio
esistenziale che, senza ridursi al mero patema d’animo interno, richiama tuttavia disagi e
turbamenti di tipo soggettivo, tale, cioè, da coprire tutte le compromissioni delle attività
realizzatrici della persona umana, quali gli impedimenti alla serenità familiare e al
sereno svolgimento della propria vita lavorativa. La Suprema Corte ha concluso
inserendolo nell’ambito dei diritti inviolabili di cui agli articoli 2 e 29 della
Costituzione, poiché va a tutelare le attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di
altra comunità. Inoltre, questa nozione di danno non patrimoniale inteso come
categoria ampia affermata in tema di responsabilità extracontrattuale, può essere
agevolmente applicata anche in tema di inadempimento contrattuale.

      In questo contesto, il danno da mobbing è strettamente collegato con il danno
esistenziale nel senso che, ogni qual volta il lavoratore è aggredito nella sfera della
propria dignità costituzionalmente riconosciuta, il danno esistenziale appare l’unica
via di uscita proprio per tutelare delle situazioni di mortificazione e di mancata o
ridotta esplicazione dell’attività relazionale del mobbizzato nella propria comunità, sia
essa familiare o lavorativa. Il relativo risarcimento assicura il ristoro di tutti i danni
derivanti dal peggioramento oggettivo delle condizioni di vita del mobbizzato, perciò

167 Corte Costituzionale n. 356 del 12 dicembre 2003; Corte Costituzionale n. 233 dell’11 luglio
   2003; Cassazione n. 8827 del 31 maggio 2003; Cassazione n. 8828 del 31 maggio 200: per la
   giurisprudenza di merito lavoristica cfr.: Trib. Pinerolo 2 aprile 2004; Corte d’Appello Milano 6
   ottobre 2003; Trib. Siena 28 luglio 2003; Trib. Parma 17 aprile 2003.

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