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3. il danno morale, sovrapponibile ai due precedenti danni, che si traduce nella
sofferenza e nel dolore causati dalle vessazioni subite.
Inizialmente, il concorso di azioni per responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale veniva solitamente giustificato ogni qualvolta venga leso un diritto
attinente all’integrità psico-fisica del lavoratore e, in generale, agli interessi esistenziali152 e dal
fatto che le condotte vessatorie ledono diritti che spettano alla persona del lavoratore
indipendentemente dal rapporto di lavoro (lesione della salute, della personalità, ecc.). La condotta
del datore di lavoro finisce, dunque, con il ledere un interesse tutelato non solo nello specifico
rapporto di lavoro, ma anche in una norma quale l’art. 2043 cod. civ. che si rivolge alla totalità dei
consociati153.
Tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del 11
novembre 2008, nel trattare sistematicamente il danno non patrimoniale ha
affermato la sua risarcibilità anche nell’ambito di rapporti contrattuali di lavoro e ha
avuto modo di rimarcare che, nonostante il dubbio fondamento dogmatico della
teoria del cumulo delle azioni contrattuali ed extracontrattuali, l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., consente ora di affermare che, anche nella
materia della responsabilità contrattuale, è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal
principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela
costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia
determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la
fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale154.
L’art. 2059 cod. civ. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di
danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non
patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di
tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art.
2043 cod. civ. Tali elementi consistono nella condotta, nel nesso causale tra
condotta ed evento di danno, connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata
dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne
consegue155.
152 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 2569 del 2001.
153 Tribunale La Spezia 13 maggio 2005, nello stesso senso anche Tribunale Forlì 15 marzo 2001;
nonché Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 7768 del 1995.
154 Cassazione Civile Sezioni Unite, n. 26972 dell’11 novembre 2008.
155 Danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte Costituzionale n. 372/1994;
Cassazione, Sezioni Unite. n. 576, 581, 582, 584/2008.
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