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b. Danno biologico
      La mancanza di una normativa specifica ha fatto in modo che la
giurisprudenza di merito e di legittimità abbia ravvisato in caso di mobbing una
tutela derivante in materia di danno dal Codice Civile prevedendo ipotesi di
responsabilità contrattuale, talvolta in concorso con la responsabilità
extracontrattuale150.
      Prima di passare ad analizzare i vari tipi di danno, è il caso di fare qualche
riferimento al concetto di danno alla persona in generale. Esso comprende tutti i
danni originati all’integrità psichica e fisica e che, almeno potenzialmente, ostacolino
le attività realizzatrici della persona umana. Il diritto al risarcimento trova
fondamento nell’art. 2 della Costituzione. All’interno di esso si può procedere alla
suddivisione di due grandi aree, individuate in base al tipo di lesioni prodotte. La
prima data dai danni patrimoniali, - ex art 2043 cod. civ. -, vale a dire situazioni che
si riflettono sul piano economico e reddituale del soggetto. Comprende al suo
interno:
      - il danno emergente: consiste in una diminuzione del patrimonio relativa a

         beni o situazioni di vantaggio di cui il soggetto era titolare prima del
         verificarsi dell’evento lesivo conseguente al fatto illecito. Il riconoscimento
         di tale danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio della
         vittima nello stato in cui era prima dell’evento dannoso151;
      - il lucro cessante: inteso quale accrescimento patrimoniale in concreto ed
         effettivo, pregiudicato dal fatto illecito.
      La seconda riguarda i danni non patrimoniali e comprende tutti gli ingiusti
turbamenti dello stato d’animo, squilibri o riduzioni delle capacità intellettive della
vittima. Il legislatore ha stabilito, a norma dell’art 2059 cod. civ., che il danno non
patrimoniale debba essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge; al suo
interno troviamo:
      1. il danno biologico, che si traduce in patologie psichiche o fisiche, anche
         temporanee, suscettibili di valutazione medico-legale;
      2. il danno esistenziale, cioè l’alterazione della vita quotidiana e della
         realizzazione professionale della vittima di mobbing;

150 D. PESCE, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. III - n. 1 - Gennaio-Aprile 2009.
151 Cassazione Civile, sentenza n. 2268 del 3 giugno 1977.

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