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più vasta categoria di danno non patrimoniale. Prima di tale pronuncia, le varie
sentenze di merito e di legittimità si sono trovate ad affermare, con diverse
sfumature di intensità, la risarcibilità sia del danno biologico, sia del danno morale,
sia, infine, del danno esistenziale, prevedendo ove, vi fossero i presupposti in ordine
alle allegazioni ed all’assolvimento degli oneri probatori stabiliti dalle norme
processuali, una tripartizione della sfera risarcitoria in ambito di danno non
patrimoniale.

      Prima della suddetta sentenza del 2008, i danni non patrimoniali si
distinguevano in: danno biologico, danno morale e danno esistenziale.

      Il danno biologico, come lo conosciamo, nasce dalla storica sentenza
184/1986 della Corte Costituzionale, che delinea il concetto di sofferenza psichica,
in quanto viene inclusa nella lesione della salute la menomazione dell’integrità psico-
fisica del soggetto offeso159. Anche se la dizione viene di solito usata come sinonimo
di danno alla salute e danno alla validità, Cesare Gerin ha sostenuto che parlare di
danno alla salute o alla validità non è la stessa cosa che parlare di danno biologico
Può esistere, infatti, un danno biologico, inteso come lesione o menomazione della
integrità psico-fisica della persona, senza che vi sia alcun danno alla validità160. Il
danno alla salute si ritiene che esprima un concetto squisitamente giuridico, cioè la
violazione dell’art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che il giudizio
sull’effettivo danno è compito del magistrato, se pur sulla base dei dati forniti dalla
preventiva indagine medico-legale, mentre, secondo la dottrina medico-legale, il
danno biologico esprime un concetto esclusivamente medico, riferibile al
pregiudizio all’incolumità o integrità psico-somatica preesistente, indipendentemente
da qualsiasi riferimento o ripercussione sulla capacità di produrre reddito. Ingenera,
quindi, un danno biologico qualsiasi lesione e violazione dell’integrità psico-fisica,
suscettibile di valutazione medico-legale della persona, che si ponga come ingiusta
alla stregua dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art 32 Costituzione, a prescindere dalle
eventuali conseguenze patrimoniali. Il legislatore, dunque, ha incluso nella
definizione di danno biologico, il danno psichico nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali ed ha fornito i criteri per la

159 MONATERI, op.cit. 1998.
160 C. GERIN, cit. in Compendio di Medicina Legale. MACCHIARELLI L., ALBARELLO P., CAVE BONDI

   G. DI LUCA N. M., FEOLA T., Minerva Giuridica.

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