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e non patrimoniale; infatti, nonostante siano autonomi e indipendenti, il danno
biologico, morale ed esistenziale non vanno identificati a compartimenti stagni,
bensì come elementi che possono essere compresenti e sovrapporsi all’interno della
classificazione di danno non patrimoniale.
Il giudice ove essi ricorrano cumulativamente deve, quindi, tenerne conto, in sede di
liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando,
l’obbligo di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel
singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione171.
Riguardo alla personalizzazione una recente Sentenza della Suprema Corte del
2014 ha affermato che il grado di invalidità permanente espresso da un parere medico legale
esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana
della vittima e ha palesato l’insussistenza di un autonomo risarcimento per specifiche
fattispecie di sofferenza patite dalla persona come il danno alla vita di relazione e alla
vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi
dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione172.
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, seguendo l’orientamento
delle Sezioni Unite, sono necessarie le seguenti condizioni:
a) che l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza
costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia
minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all’art. 2
Cost.;
c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi
giuridicamente rilevante.
Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare,
dunque, corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto
d’invalidità, da individuarsi concretamente, e sempre fatti salvi gli adeguamenti che
171 Cassazione Civile, n. 9283/2014; 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008.
172 Cassazione Civile, Sezione III, n. 23778 del 7 novembre 2014.
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