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sul danneggiante i costi, anche non strettamente patrimoniali, che la sua azione ha recato alla
vittima163.

      Sarà, quindi, la vita di relazione ad essere definita in percentuali di invalidità
permanente, il medico valutatore dovrà tener conto della personalità dell’esaminato e del reale
significato invalidante della o delle menomazioni riscontrate164. Il consulente dovrà valutare,
caso per caso, attraverso una scrupolosa indagine anamnestica e clinica e una
accurata disamina della documentazione prodotta, quanto le menomazioni subite
vadano a incidere sulla vita di relazione, familiare o sociale, lavorativa ed extra
lavorativa del soggetto.

      Il danno morale si definisce, invece, come la sofferenza soggettiva in sé considerata,
non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre ove sia allegato il
turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferto, ad es., della persona diffamata o lesa nella identità
personale. Ne deriva che la sofferenza non accompagnata da degenerazioni patologiche costituisce
danno morale, mentre, ove dette degenerazioni siano riscontrabili, si ricadrà nell’ampia categoria del
danno biologico, considerato nel suo aspetto “dinamico”165.

      La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 372 del 1994 ha delineato il
confine tra danno morale e danno psichico. Essa le ha definite come due malattie
che incidono sullo stato di salute del soggetto che ne viene colpito, mentre la prima
è temporanea, la seconda costituisce una patologia della prima e, impedendo un
normale rientro nella vita di relazione, ha effetti permanenti e ben può essere
equiparata, nella sostanza, alle conseguenze sulla vita di relazione, alla perdita di un
arto o alla capacità di procreare ecc. La valutazione del danno morale, per quanto
riguarda la valutazione e la stima, non compete al medico-legale, ma direttamente al
magistrato, e sarà dovuto solo nel caso in cui la condotta del responsabile integri anche
gli estremi di cui all’art. 2059 cod. civ. che corrispondono al cosiddetto pretium doloris,
ossia alle sofferenze interiori patite dal mobbizzato a causa del danno riportato. Il danno
morale comprende tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del
comportamento illecito dell’agente166, nel caso del mobbing sarà quindi riscontrabile in
termini statisticamente rilevanti solo nel caso dell’accertata insorgenza di una malattia.

163 P. G. MONATERI, Rapporto sul mobbbing, Presidenza del Consiglio, Roma, 2002.
164 Ibidem.
165 Cassazione Civile n. 26972/2008.
166 Cassazione Civile n. 15330 del 30 novembre 2000.

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